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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1490

Regolamento (UE) 2023/1490 della Commissione del 19 luglio 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’utilizzo nei prodotti cosmetici di determinate sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1490

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro UE sui cosmetici inserendo nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 le sostanze classificate come CMR dal regolamento delegato (UE) 2022/692. L’obiettivo è assicurare un’applicazione uniforme del divieto di impiego di tali sostanze, garantire certezza del diritto e un elevato livello di tutela della salute umana. Contestualmente, viene precisata la voce relativa all’acido 2-etilesanoico e ai suoi sali. Le modifiche si applicano dal 1o dicembre 2023, in parallelo con l’entrata in applicazione delle nuove classificazioni CMR.

Modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 per vietare nei prodotti cosmetici determinate sostanze classificate come CMR e aggiornare la voce relativa all’acido 2-etilesanoico e ai suoi sali.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dal regolamento (CE) n. 1223/2009 e, in particolare, alle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/692. L’intervento riguarda operatori economici del settore cosmetico e autorità nazionali competenti nell’Unione europea; il testo è rilevante ai fini del SEE. Le modifiche si applicano a decorrere dal 1o dicembre 2023. Il regolamento non introduce un regime generale di autorizzazione o deroga autonoma, ma aggiorna l’elenco delle sostanze vietate dell’allegato II.

Modifica del regolamento cosmetici per le sostanze CMR

Il regolamento (UE) 2023/1490 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici per aggiornare l’elenco delle sostanze vietate alla luce delle nuove classificazioni CMR introdotte dal regolamento delegato (UE) 2022/692. La finalità dichiarata è garantire un’applicazione uniforme del divieto nel mercato interno, rafforzare la certezza del diritto per operatori economici e autorità nazionali e assicurare un elevato livello di protezione della salute umana.

Contesto normativo

Il regolamento cosmetici vieta, in linea di principio, l’uso nei prodotti cosmetici delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Il divieto può operare con le eccezioni previste dall’articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1223/2009, ma nel caso di specie la Commissione constata che nessuna delle sostanze interessate è stata oggetto di richiesta di utilizzo eccezionale nei cosmetici.

Ambito dell’intervento

Le modifiche riguardano le sostanze classificate come CMR nel regolamento delegato (UE) 2022/692, applicabile dal 1o dicembre 2023. La Commissione rileva che tali sostanze non erano già presenti tra le sostanze soggette a restrizioni dell’allegato III, né tra quelle autorizzate negli allegati IV, V o VI del regolamento (CE) n. 1223/2009. Di conseguenza, esse vengono inserite nell’allegato II, che contiene l’elenco delle sostanze vietate.

Aggiornamento della voce sull’acido 2-etilesanoico

Un intervento specifico riguarda la voce 1024 dell’allegato II. La nuova formulazione vieta l’"acido 2-etilesanoico e suoi sali", con l’esclusione dei sali eventualmente specificati altrove nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. Il testo evidenzia che la sostanza era già presente nell’allegato II, ma non vi erano ricompresi i sali della stessa, che vengono quindi espressamente aggiunti.

Nuove sostanze vietate

L’allegato del regolamento inserisce numerose nuove voci nell’allegato II del regolamento cosmetici. Tra queste figurano, a titolo esemplificativo: bromuro di ammonio, dibutilstagno bis(2-etilesanoato), dibutilstagno di(acetato), diossido di tellurio, tetraossido di bario e diboro, 2,4,6-tri-terz-butilfenolo, bisfenolo S, benzofenone, acido perfluoroeptanoico, valifenalato, teofillina, melammina, fluopicolide, N-(2-nitrofenil)fosforico triammide, isoflucypram, isopyrazam, estratto di margosa, cumene, trimetilolpropano triacrilato, pentetic acid, pentasodium pentetate, acetamipride, pendimetalin e bentazone.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione decorre dal 1o dicembre 2023. Si tratta di un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato II del regolamento cosmetici

L’articolo 1 dispone che l’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento. In sostanza, le sostanze CMR individuate vengono inserite nell’elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici.

Aggiornamento della voce 1024 sull’acido 2-etilesanoico

La voce 1024 dell’allegato II è sostituita per ricomprendere l’"acido 2-etilesanoico e suoi sali, ad eccezione di quelli specificati altrove nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008", con numero CAS 149-57-5/- e numero CE 205-743-6/-.

Nuove sostanze aggiunte all’allegato II

Vengono aggiunte numerose nuove voci vietate, tra cui bromuro di ammonio, dibutilstagno bis(2-etilesanoato), dibutilstagno di(acetato), diossido di tellurio, tetraossido di bario e diboro, 2,4,6-tri-terz-butilfenolo, bisfenolo S, benzofenone, acido perfluoroeptanoico, valifenalato, teofillina, melammina, fluopicolide, acetamipride, pendimetalin e bentazone, oltre ad altre sostanze elencate nell’allegato.

Motivazione dell’intervento

I considerando spiegano che il regolamento attua il divieto di utilizzo delle sostanze CMR nel mercato interno, assicura certezza del diritto per operatori e autorità e persegue un elevato livello di tutela della salute umana. Le sostanze interessate non risultavano incluse in precedenza negli allegati III, IV, V o VI, né oggetto di richieste di utilizzo eccezionale nei cosmetici.

Decorrenza e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o dicembre 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti cosmeticisicurezza dei prodottisostanze chimichetutela della salute

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