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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1491

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1491 della Commissione del 19 luglio 2023 che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2023 alcuni quantitativi detratti nel 2022 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio

Normativa europea32023R1491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone l’aumento dei contingenti di pesca per il 2023 in favore di alcuni Stati membri, aggiungendo i quantitativi che erano stati detratti nel 2022 per essere riportati all’anno successivo. L’intervento attua il meccanismo di riporto previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, per stock soggetti a TAC analitico e nei limiti del 10 % del contingente. Il regolamento chiarisce inoltre che il riporto non opera quando sia già stata utilizzata, per lo stesso stock, la flessibilità interannuale prevista dalla politica comune della pesca. L’effetto pratico è l’adeguamento dei contingenti 2023 secondo i quantitativi indicati nell’allegato.

Integrazione per il 2023 dei contingenti di pesca mediante il riporto di quantitativi non utilizzati nel 2022, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri che, per determinati stock ittici soggetti a TAC analitico, hanno chiesto entro il 31 ottobre 2022 di riportare al 2023 fino al 10 % del proprio contingente 2022 non utilizzato. Riguarda i contingenti di pesca fissati per il 2023 dai regolamenti (UE) 2022/2090, (UE) 2023/194 e (UE) 2023/195, nonché, per i quantitativi riportati, i corrispondenti stock individuati nell’allegato. Il meccanismo è limitato ai casi che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 847/96 e non si applica se, per lo stesso stock, è già stata utilizzata la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Integrazione dei contingenti di pesca 2023 per riporto dal 2022

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1491 della Commissione attua il meccanismo di riporto dei contingenti non utilizzati previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. L’obiettivo è consentire, per taluni stock ittici soggetti a TAC analitico, l’aggiunta ai contingenti 2023 dei quantitativi detratti nel 2022 su richiesta degli Stati membri interessati.

Il provvedimento si colloca nel quadro della gestione annuale delle possibilità di pesca e si coordina con i regolamenti del Consiglio che hanno fissato i contingenti per il 2022 e per il 2023. La Commissione precisa inoltre che il riporto non deve sommarsi alla flessibilità interannuale della politica comune della pesca, per evitare un’eccessiva elasticità nello sfruttamento delle risorse biologiche marine.

Presupposti del riporto

Il meccanismo trova fondamento nell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, che consente agli Stati membri, per determinati stock soggetti a TAC analitico, di chiedere entro il 31 ottobre dell’anno di applicazione del contingente il riporto all’anno successivo di una quota massima del 10 %.

I considerando indicano che:

  • i regolamenti (UE) 2021/1888, (UE) 2022/109 e (UE) 2022/110 stabilivano i contingenti 2022 e individuavano gli stock soggetti alle misure del regolamento (CE) n. 847/96;
  • i regolamenti (UE) 2022/2090, (UE) 2023/194 e (UE) 2023/195 fissano i contingenti 2023;
  • alcuni Stati membri hanno presentato tempestivamente, entro il 31 ottobre 2022, richieste di detrazione parziale dei contingenti 2022 e di riporto al 2023;
  • gli stock interessati e il loro grado di sfruttamento soddisfano le condizioni richieste dal regolamento (CE) n. 847/96.

Effetto normativo: aumento dei contingenti 2023

L’articolo 1 dispone che i contingenti di pesca fissati per il 2023 nei regolamenti del Consiglio sopra richiamati sono aumentati dei quantitativi indicati nell’allegato del regolamento. L’allegato riporta, per ciascuno Stato membro interessato, il codice stock, la specie, la zona di pesca, il contingente finale 2022, le catture 2022, le eventuali catture soggette a condizione speciale, le catture totali 2022, la percentuale di utilizzo e il quantitativo riportato.

In termini pratici, il regolamento non ridefinisce in via generale le possibilità di pesca, ma effettua un aggiornamento puntuale dei contingenti 2023 per gli stock elencati, con un effetto quantitativo specifico e direttamente operativo per gli Stati membri interessati.

Coordinamento con la flessibilità interannuale della PCP

Un passaggio centrale del regolamento è il coordinamento tra il riporto ex regolamento (CE) n. 847/96 e la flessibilità interannuale prevista dall’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

La Commissione afferma che, per evitare un eccesso di flessibilità potenzialmente incompatibile con:

  • lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine,
  • il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca,
  • la salvaguardia delle condizioni biologiche degli stock,

se uno Stato membro ha già utilizzato la flessibilità interannuale per un determinato stock, non può applicare anche il riporto dei contingenti inutilizzati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96, e viceversa.

Allegato tecnico e contenuto operativo

L’allegato costituisce la parte sostanzialmente operativa del regolamento. Esso elenca numerosi stock, in particolare per Stati membri come Germania, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Polonia, Svezia, Belgio, Spagna, Francia, Irlanda, Paesi Bassi e Portogallo, relativi a specie quali aringa, spratto, passera di mare, sgombro, nasello, scampo, sogliola, merluzzo carbonaro, merlano, melù, rane pescatrici, ippoglosso nero, lepidorombi, molva azzurra, acciuga e altre.

Per ciascuna voce l’allegato determina il quantitativo riportato, espresso in tonnellate, che deve essere sommato ai contingenti 2023. Le note a piè di pagina chiariscono che i contingenti originari tengono conto, tra l’altro, di scambi di contingenti, riporti precedenti e riassegnazioni o detrazioni effettuate ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013 e del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Riporto dei quantitativi non utilizzati dal 2022 al 2023

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, gli Stati membri potevano chiedere entro il 31 ottobre 2022 di riportare all’anno successivo fino al 10 % del contingente assegnato per stock soggetti a TAC analitico. Il regolamento dà seguito alle richieste presentate e aggiunge ai contingenti 2023 i quantitativi riportati, nei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

Contingenti 2023 maggiorati

L’articolo 1 dispone che i contingenti di pesca fissati per il 2023 nei regolamenti (UE) 2022/2090, (UE) 2023/194 e (UE) 2023/195 sono maggiorati secondo quanto indicato nell’allegato. L’allegato elenca, per Stato membro, stock, specie, zona e quantitativo riportato, i valori da aggiungere ai contingenti 2023.

Rapporto con la flessibilità interannuale della PCP

Il considerando (5) stabilisce che, per evitare un’eccessiva flessibilità, se uno Stato membro ha già utilizzato per un dato stock la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, non si applica il riporto dei contingenti inutilizzati ex articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96, e viceversa.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescagestione delle risorse ittichecontingenti e TAC

Testo integrale

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