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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2444

Regolamento delegato (UE) 2023/2444 della Commissione, del 20 luglio 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/30 per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti essenziali per le apparecchiature radio e che rettifica tale regolamento

Normativa europea32023R2444

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2023/2444 interviene sul regolamento delegato (UE) 2022/30, rinviando al 1° agosto 2025 la data di applicazione dei requisiti essenziali relativi a cibersicurezza, protezione dei dati e protezione dalle frodi previsti dalla direttiva 2014/53/UE. La proroga è motivata dalla complessità tecnica delle norme armonizzate da elaborare e dalla necessità di consentire a CEN e Cenelec di completare lavori di alta qualità. Il testo contiene inoltre una rettifica dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento del 2022, precisando la formulazione sui tipi di dati che le apparecchiature radio devono poter trattare.

Modifica la data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2022/30 sulle apparecchiature radio e ne rettifica una formulazione relativa ai dati trattabili ai fini del requisito essenziale in materia di protezione dei dati e della vita privata.

Ambito di applicazione

Si applica alle apparecchiature radio rientranti nel campo del regolamento delegato (UE) 2022/30, adottato in attuazione della direttiva 2014/53/UE, con particolare riferimento alle categorie e classi di apparecchiature soggette ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettere d), e) ed f), della direttiva. La modifica riguarda l’intero ambito territoriale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri. La rettifica incide sulla descrizione delle apparecchiature che possono trattare dati personali, dati relativi al traffico o dati relativi all’ubicazione.

Modifica della data di applicazione e rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/30

Il regolamento delegato (UE) 2023/2444 interviene sul quadro applicativo predisposto per le apparecchiature radio dalla direttiva 2014/53/UE. La finalità è duplice: da un lato, rinviare l’entrata in applicazione di alcuni requisiti essenziali in materia di cibersicurezza; dall’altro, correggere un errore redazionale contenuto nel regolamento delegato (UE) 2022/30.

Contesto normativo e finalità

La direttiva 2014/53/UE disciplina la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio delle apparecchiature radio nell’Unione e, all’articolo 3, stabilisce i requisiti essenziali applicabili. Il regolamento delegato (UE) 2022/30 aveva specificato quali categorie o classi di apparecchiature radio fossero interessate dai requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettere d), e) ed f), prevedendo l’applicazione dal 1° agosto 2024.

I considerando del regolamento del 2023 chiariscono che la Commissione aveva chiesto a CEN e Cenelec, con decisione di esecuzione C(2022) 5637, di elaborare norme armonizzate entro il 30 settembre 2023. Tuttavia, tali norme dovevano affrontare questioni molto complesse, in particolare la cibersicurezza, la protezione della rete, dei dati personali e della vita privata e la protezione dalle frodi. Poiché si tratta della prima elaborazione di norme armonizzate su questi aspetti per le categorie interessate, la Commissione ha ritenuto opportuno concedere più tempo agli organismi di normazione.

Proroga della data di applicazione

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2022/30, stabilendo che esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2025.

Per gli operatori economici del settore radio, ciò comporta il differimento di dodici mesi dell’obbligo di conformarsi ai requisiti essenziali specificati dal regolamento delegato 2022/30, con conseguente ulteriore periodo di adattamento tecnico e documentale in vista delle procedure di valutazione della conformità previste dall’articolo 17 della direttiva 2014/53/UE.

Rettifica del testo sull’applicazione del requisito relativo ai dati

L’articolo 2 rettifica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/30. La nuova formulazione precisa che il requisito essenziale dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2014/53/UE si applica alle apparecchiature radio che possono trattare, ai sensi del GDPR, dati personali, oppure dati relativi al traffico o dati relativi all’ubicazione, secondo le definizioni della direttiva 2002/58/CE.

La correzione è rilevante perché chiarisce l’oggetto tecnico del requisito e quindi l’ambito delle apparecchiature effettivamente assoggettate alla disciplina, con impatti diretti sulla valutazione di conformità e sulla progettazione dei prodotti.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 3 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti dell’Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Implicazioni operative

Per i produttori, importatori e altri operatori del mercato delle apparecchiature radio, il regolamento produce due effetti principali:

  • rinvia al 1° agosto 2025 l’applicazione dei requisiti essenziali richiamati dal regolamento delegato (UE) 2022/30;
  • chiarisce quali apparecchiature rientrano nel requisito relativo al trattamento di dati personali, dati di traffico o dati di ubicazione.

In termini pratici, il differimento concede più tempo per l’elaborazione e la disponibilità di norme armonizzate e riduce il rischio di incertezze interpretative legate a una formulazione imprecisa del testo precedente.

Disposizioni principali

Proroga della data di applicazione

L’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/30 è modificato: la data di applicazione è spostata dal 1° agosto 2024 al 1° agosto 2025. La modifica riguarda i requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE di cui all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettere d), e) ed f), per le categorie e classi di apparecchiature radio individuate dal regolamento delegato (UE) 2022/30.

Rettifica della definizione del requisito relativo ai dati

All’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/30, la frase introduttiva è sostituita per precisare che il requisito essenziale di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2014/53/UE si applica alle apparecchiature radio che possono effettuare il trattamento, ai sensi dell’articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) 2016/679, di dati personali, oppure di dati relativi al traffico o di dati relativi all’ubicazione, quali definiti dall’articolo 2, lettere b) e c), della direttiva 2002/58/CE.

Motivazione della proroga

I considerando evidenziano che le norme armonizzate da elaborare a sostegno dei requisiti essenziali in materia di cibersicurezza sono tecnicamente complesse e riguardano, in particolare, la protezione della rete, dei dati personali e della vita privata e la protezione dalle frodi. Poiché si tratta della prima elaborazione di norme armonizzate per tali profili e per le categorie di apparecchiature interessate, la Commissione ha ritenuto opportuno concedere tempo aggiuntivo agli organismi europei di normazione.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieapparecchiature radiocibersicurezzaprotezione dei datimercato internonormazione tecnica

Testo integrale

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