Regolamento (UE) 2023/1492
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1492 della Commissione del 19 luglio 2023 che modifica l’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l’introduzione nel territorio dell’Unione di legname in determinate forme originario del Canada e degli Stati Uniti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per incorporare in via stabile, e non più solo derogatoria e temporanea, le condizioni di importazione del legno di frassino e di altri legnami specificati provenienti da Canada e Stati Uniti. La modifica è motivata dal fatto che le misure già applicate in precedenza si sono dimostrate efficaci nel contenere il rischio fitosanitario connesso ad Agrilus planipennis Fairmaire. Vengono quindi ridefinite le origini ammesse, introdotte nuove voci 87.1 e 87.2 e dettagliate le possibili prescrizioni alternative, incluse trattamento con radiazioni ionizzanti, origine da zona indenne o trattamento termico/essiccazione con requisiti di impianto e tracciabilità.
Modifica l’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 aggiornando le condizioni per l’introduzione nell’Unione di legname di talune specie originario del Canada e degli Stati Uniti.
Ambito di applicazione
Si applica all’introduzione nel territorio dell’Unione di legname di determinate specie di Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., in specifiche forme merceologiche e con i relativi codici NC indicati nell’allegato. Riguarda esclusivamente le partite originarie del Canada e degli Stati Uniti e le prescrizioni fitosanitarie connesse al rischio da Agrilus planipennis Fairmaire. Restano escluse talune forme di legname già indicate nel testo come piccoli residui/particelle, materiale da imballaggio in legno e altri casi specificamente elencati.
Introduzione e finalità
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1492 della Commissione modifica il regime fitosanitario applicabile all’introduzione nell’Unione di talune categorie di legname originario del Canada e degli Stati Uniti. L’intervento si fonda sull’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 e recepisce l’esito positivo di misure temporanee già sperimentate contro l’organismo nocivo specificato Agrilus planipennis Fairmaire.
Contesto normativo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 in materia di misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. In origine, l’allegato VII, punto 87, assoggettava l’importazione di determinati legnami di alcune specie a prescrizioni specifiche in relazione a diversi paesi terzi, compresi Canada e Stati Uniti. Prima del presente intervento, per il legno di frassino e per altro legname specificato proveniente da tali paesi erano previste deroghe temporanee nei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/918, 2020/1002 e 2020/1164, scadenti il 30 giugno 2023.
Valutazione del rischio fitosanitario
Dai considerando emerge che le misure particolari applicate in passato si sono rivelate efficaci nel proteggere il territorio dell’Unione dall’Agrilus planipennis Fairmaire. La Commissione conclude che il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione del legname di frassino dal Canada e dagli Stati Uniti è stato portato a un livello accettabile e che in tali paesi terzi esistono misure di attenuazione adeguate. Per tale motivo, le prescrizioni temporanee vengono incorporate nell’allegato VII del regolamento (UE) 2019/2072.
Modifiche all’allegato VII: punto 87 e nuove voci 87.1 e 87.2
La modifica principale consiste nella riscrittura della colonna "Origine" del punto 87, da cui vengono espunti Canada e Stati Uniti. Rimangono nell’elenco generale Bielorussia, Cina, Giappone, Mongolia, Corea del Nord, Russia, Corea del Sud, Taiwan e Ucraina.
Successivamente vengono aggiunti due nuovi punti:
- punto 87.1 per il legname di Fraxinus L. originario di Canada e Stati Uniti;
- punto 87.2 per il legname di Chionanthus virginicus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. originario di Canada e Stati Uniti.
Prescrizioni per il legname di Fraxinus L. (punto 87.1)
Per il legname di frassino, in determinate forme e con gli specifici codici NC elencati nel regolamento, l’introduzione nell’Unione è subordinata a una dichiarazione ufficiale che dimostri una delle seguenti tre alternative:
- trattamento con radiazioni ionizzanti fino a un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore;
- origine in una zona riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese d’origine secondo le norme internazionali fitosanitarie, situata ad almeno 100 km dalla zona infestata, con indicazione nel certificato fitosanitario e comunicazione preventiva e scritta alla Commissione;
- sottoposizione del legno a una sequenza di operazioni e controlli comprendente:
- scortecciatura secondo la definizione tecnica indicata;
- segatura;
- trattamento termico a almeno 71 °C per 1.200 minuti in una camera termica approvata;
- essiccazione industriale di almeno due settimane con contenuto di umidità finale non superiore al 10% della sostanza secca;
- produzione, manipolazione o immagazzinamento in un impianto che sia approvato, registrato in una banca dati pubblica, sottoposto a audit mensili e conforme alle prescrizioni del punto;
- apposizione su ciascun fascio di un numero visibile e dell’etichetta "HT-KD" o "Heat Treated – Kiln Dried";
- ispezione del legno da parte dell’organizzazione nazionale per la protezione delle piante o di un’agenzia approvata, con indicazione del numero del fascio e del nome dell’impianto nel certificato fitosanitario, alla rubrica "Dichiarazione supplementare".
Prescrizioni per il legname di altre specie specificate (punto 87.2)
Per il legname di Chionanthus virginicus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., nelle forme e con i codici NC indicati, l’introduzione nell’Unione è consentita solo con dichiarazione ufficiale che attesti alternativamente:
- origine in una zona riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire, con le medesime condizioni di istituzione, distanza minima di 100 km, menzione nel certificato fitosanitario e comunicazione preventiva alla Commissione;
- trattamento con radiazioni ionizzanti fino ad almeno 1 kGy in tutto lo spessore.
Esclusioni e delimitazione oggettiva
Le prescrizioni non riguardano tutte le forme di legno, ma solo quelle espressamente indicate. Restano esclusi, tra gli altri, piccoli frammenti, segatura, trucioli, cascami e specifiche categorie di materiale da imballaggio in legno. Il testo precisa inoltre che alcune forme comprendono il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale e i mobili e altri oggetti di legno non trattato.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In termini pratici, la modifica consolida nell’ordinamento UE un regime di importazione fitosanitaria più stabile per il legname proveniente da Canada e Stati Uniti, sostituendo le precedenti deroghe temporanee.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato VII del regolamento (UE) 2019/2072
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 secondo l’allegato del regolamento. In particolare, al punto 87 la colonna "Origine" è riformulata, eliminando Canada e Stati Uniti dall’elenco generale delle origini soggette al regime ordinario e lasciando tra le origini elencate Bielorussia, Cina, Giappone, Mongolia, Corea del Nord, Russia, Corea del Sud, Taiwan e Ucraina.
Nuove regole specifiche per il legname di Fraxinus L. proveniente da Canada e Stati Uniti
È inserito il punto 87.1 per il legname di Fraxinus L. in determinate forme e con specifici codici NC, originario di Canada e Stati Uniti. L’importazione è ammessa se accompagnata da dichiarazione ufficiale che attesti alternativamente: trattamento con radiazioni ionizzanti fino ad almeno 1 kGy; oppure origine in una zona indenne da Agrilus planipennis Fairmaire situata ad almeno 100 km dalla zona infestata, con comunicazione preventiva alla Commissione e menzione nel certificato fitosanitario; oppure, in alternativa, sottoposizione a scortecciatura, segatura, trattamento termico a almeno 71 °C per 1.200 minuti e essiccazione industriale di almeno due settimane con umidità finale non superiore al 10%, nonché produzione/manipolazione/stoccaggio in impianti approvati, registrati, auditati e dotati di tracciabilità e marcatura "HT-KD" o "Heat Treated – Kiln Dried".
Nuove regole specifiche per il legname di Chionanthus, Juglans, Ulmus e Pterocarya proveniente da Canada e Stati Uniti
È inserito il punto 87.2 per il legname di Chionanthus virginicus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. in determinate forme e con specifici codici NC, originario di Canada e Stati Uniti. L’importazione è ammessa se accompagnata da dichiarazione ufficiale che attesti alternativamente: origine in una zona indenne da Agrilus planipennis Fairmaire con le stesse condizioni di distanza, menzione nel certificato fitosanitario e comunicazione preventiva alla Commissione; oppure trattamento con radiazioni ionizzanti fino ad almeno 1 kGy.
Ragioni della modifica e superamento dei regimi temporanei
I considerando chiariscono che le prescrizioni particolari previste dai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/918, 2020/1002 e 2020/1164 si sono dimostrate efficaci e che il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione del legno proveniente dal Canada e dagli Stati Uniti è ridotto a un livello accettabile, grazie a misure di attenuazione adeguate adottate nei paesi terzi. Per questo le condizioni già sperimentate vengono integrate stabilmente nell’allegato VII del regolamento (UE) 2019/2072 e i due paesi vengono rimossi dalla quarta colonna del punto 87.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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