Cassazione Penale, Sentenza n. 8558/2022 del 14/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di condanna (ammenda €8.000) per violazioni del d.lgs. 81/2008. Motivi: 1) violazione dell'art. 546 c.p.p. e carenza di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato; 2) mancato completamento dell'iter amministrativo preliminare (presunta condizione di procedibilità ai sensi degli artt. 20 e 21 d.lgs. 758/1994 e art. 15 d.lgs. 124/2004) perché l'invito a sanare sarebbe stato inviato alla PEC della società e non al ricorrente; 3) nullità per carenza di prove, poiché la sentenza si sarebbe basata su un sopralluogo in azienda diversa (Valefim) e su lavoratori non identificati; 4) omissione di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 5) motivazione apparente sul trattamento sanzionatorio nonostante sanzioni vicine al massimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la sentenza del Gip è affetta da vizio di motivazione (art. 546 c.p.p.) perché non ricostruisce i fatti né spiega il nesso probatorio che riconduce le singole condotte all'imputato (formazione, addestramento, DPI, rapporto di lavoro). Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata e il giudizio rinviato al Tribunale di Verona per nuovo giudizio 'in diversa persona fisica'. Gli altri motivi sono stati assorbiti e non esaminati. Decisione del 20 gennaio 2022. Pena originaria: ammenda di euro 8.000 per le contravvenzioni indicate (artt. 55, comma 5, lett. e) e d), e 87, comma 2, lett. c) d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
Norme richiamate
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
art. 55, comma 5, lett. e) e d); art. 87, comma 2, lett. c)
Norme utilizzate come fattispecie incriminatrici contestate al datore di lavoro per carenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro
art. 546 cod. proc. pen.
Richiesto obbligo di motivazione della sentenza; la Corte ha rilevato la carenza motivazionale e ha annullato la sentenza per questo vizio
d.lgs. 758/1994
Richiamate in ordine alla condizione di procedibilità relativa a eventuali procedure amministrative preliminari; prospettata dal ricorrente ma non decisa dalla Corte perché il vizio di motivazione ha reso assorbenti gli altri motivi
d.lgs. 124/2004
Richiamato in relazione alla regolazione dell'iter amministrativo preliminare e alla procedibilità; allegazione non esaminata nel merito per assorbimento
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di nullità per insufficienza della prova; la Corte non ha deciso nel merito per assorbimento
art. 131-bis cod. pen.
Invocata come causa di non punibilità per tenuità del fatto; può essere rilevata d'ufficio ma qui la questione è rimasta assorbita dal vizio di motivazione
artt. 69 e 132 cod. pen.
Richiamati in relazione al trattamento sanzionatorio e al principio motivazionale sulla determinazione della pena; il ricorrente denunciava motivazione apparente sul quantum
Massime di principio
- Una sentenza di condanna deve contenere una chiara e specifica ricostruzione fattuale e il nesso probatorio che collega ogni elemento di accusa all'imputato; l'assenza di tale motivazione costituisce motivo di annullamento in Cassazione.
- Se la contestazione penale si appoggia su controlli o sopralluoghi in strutture diverse o su lavoratori non identificati, la mancata prova del rapporto di lavoro e dell'identità dei lavoratori può rendere la decisione vulnerabile per carenza probatoria.
- Le eccezioni relative alla procedibilità per mancato espletamento dell'iter amministrativo preliminare (d.lgs. 758/1994, d.lgs. 124/2004) devono essere specificamente documentate: l'invio dell'invito a sanare e il relativo destinatario (persona fisica vs. società) sono elementi rilevanti da provare.
- La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. può essere valutata anche d'ufficio; tuttavia, se la sentenza è annullata per vizi di motivazione, le questioni sostanziali possono restare assorbite e riesaminate in sede di rinvio.
- Quando la pena inflitta si avvicina al massimo edittale, il giudice deve motivare adeguatamente la ragione del trattamento sanzionatorio scelto; motivazione insufficiente su questo punto può essere motivo di censura.
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