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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16337/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 19/07/2023 che ha revocato, con efficacia dal 27/06/2023, la misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari (art. 94 DPR 309/1990) concessa il 20/12/2022 per una pena di 4 anni per reati di stupefacenti. La revoca era motivata dall'arresto del 27/06/2023 in esecuzione di ordinanza del 06/06/2023 che contestava a M.M. l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e altri reati di produzione, traffico e detenzione illecita avvenuti fino al 2020/2021. Il ricorrente ha dedotto che i fatti contestati erano anteriori alla concessione della misura e quindi non avrebbero dovuto giustificare la revoca.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la revoca dell'affidamento in prova è legittima quando il comportamento del beneficiario sia incompatibile con la prosecuzione della misura, anche se la condotta contestata è anteriore alla concessione della misura ma allora sconosciuta al Tribunale. Ha inoltre affermato che anche una singola condotta, se ritenuta gravemente rilevante, può giustificare la revoca senza attendere giudicato. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; ordine di omissione delle generalità in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 94, comma 6, T.U. stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

    La misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari è revocabile quando il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni, risulti incompatibile con la prosecuzione della prova; è richiesta una verifica costante dell'effettività del percorso di risocializzazione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 1088/1997, Cordelli; Sez. 1, n. 25640/2013, Adelizzi; Sez. 1, n. 774/1996, Sfragara; Sez. 1, n. 636/1993, Chianetta)

    Principi affermati: la misura alternativa presuppone una prognosi favorevole sulla recidiva e sulla risocializzazione; una singola condotta grave può portare alla revoca; la causa di revoca non deve necessariamente essere successiva alla concessione se al momento della decisione era sconosciuta.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna del ricorrente alle spese del procedimento; qui applicato unitamente alla condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Norma sulla protezione dei dati personali che impone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La concessione di un beneficio penitenziario come l'affidamento in prova non costituisce un diritto assoluto: il Tribunale di sorveglianza esercita una valutazione discrezionale ancorata alla sussistenza continuativa dei presupposti (prognosi favorevole e percorso di risocializzazione).
  • La revoca può essere motivata anche da fatti anteriori alla concessione, purché tali fatti fossero sconosciuti al momento della concessione e rilevino per gravità o per la prognosi di pericolosità del soggetto.
  • Anche una singola condotta grave, se idonea a dimostrare la sopravvenuta incompatibilità con la prosecuzione della prova, può giustificare la revoca senza necessità di giudicato definitivo.
  • Chi ottiene un beneficio dovrebbe monitorare e segnalare eventuali indagini o vicende pregresse rilevanti; chi impugna la revoca deve dimostrare che il Tribunale conosceva già i fatti o che questi non avrebbero potuto influire sulla valutazione della prognosi.
  • Le censure dirette a rivalutare discrezionalmente motivazioni di fatto del Tribunale di sorveglianza sono difficilmente accolte in sede di legittimità quando il giudice di merito ha adeguatamente motivato la revoca in presenza di elementi nuovi o sconosciuti.

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