Sentenza n. 523/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia - del Decreto Prot. N. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Avellino in data 12/12/2025 e notificato in data 16/12/2025, con il quale è stato disposto nei confronti del ricorrente, il divieto di detenere qualsiasi tipo di arma, munizione e materiale esplodente, con obbligo di cessione entro 150 giorni; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la proposta di inibizione del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino N. -OMISSIS- del 24/07/2025 e la successiva nota di conferma N. -OMISSIS- del 06/11/2025; e per l’accertamento e la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dal ricorrente in conseguenza dell’illegittimo esercizio della funzione amministrativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, con obbligo di cessione entro 150 giorni
Esito
Favorevole al ricorrente (detentore di armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio adottato a seguito di una denuncia per minacce presentata da un vicino, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, erronea individuazione del reato inizialmente indicato, omessa audizione propria e dei testimoni, mancata ricostruzione della vicenda alla luce delle versioni contrapposte e della querela per calunnia, nonché mancata verifica della veridicità delle accuse. Ha inoltre contestato l’insussistenza del presupposto fattuale, rilevando che il procedimento penale riguardava la minaccia semplice, senza uso di armi, e che il pubblico ministero ne aveva chiesto l’archiviazione. È stata dedotta anche l’omessa valutazione del carattere isolato dell’episodio, della personalità complessiva del ricorrente, della sua qualità di persona offesa e della sua irreprensibile attività professionale quale guardia penitenziaria. Il ricorrente ha chiesto altresì il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
La decisione
Il Tribunale ha accolto la domanda di annullamento e annullato il decreto prefettizio, ritenendo sussistente un difetto di istruttoria e di motivazione. Pur riconoscendo che il divieto di detenzione di armi ex art. 39 T.U.L.P.S. ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e che la Prefettura dispone di ampia discrezionalità nel formulare un giudizio prognostico sull’affidabilità del detentore, il giudice ha rilevato che l’Amministrazione si era basata unicamente sull’avvio del procedimento penale, senza ricostruire la condotta concreta, verificare la veridicità delle accuse o valutare il contesto nel quale si era svolto l’episodio. In particolare, non erano state adeguatamente considerate la reciprocità delle querele, le contrapposte versioni dei fatti, le circostanziate contestazioni del ricorrente, l’asserita mancata utilizzazione dell’arma, il carattere non aggravato della contestazione penale, la richiesta di archiviazione, l’isolamento dell’episodio, l’assenza di una stabile conflittualità e la personalità personale e professionale del ricorrente. La domanda risarcitoria è stata invece respinta perché generica: il ricorrente non aveva allegato né provato un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale concreto, reale ed effettivo. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, con rifusione del contributo unificato se dovuto e versato.
Norme richiamate
art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne
La disposizione fonda un potere prefettizio cautelare e preventivo, esercitabile sulla base di un giudizio prognostico circa la possibile capacità di abuso delle armi.
artt. 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate nei confronti di chi non offra garanzie di buona condotta o sia ritenuto capace di abusarne.
art. 699 c.p.
È richiamato quale fondamento del generale divieto dal quale il possesso e l’utilizzo delle armi costituiscono una deroga.
art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110
È richiamato insieme all’art. 699 c.p. quale base del generale divieto in materia di armi.
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, all’esito della camera di consiglio e previo avviso alle parti.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata respinta per genericità e mancata allegazione e prova di un danno concreto, reale ed effettivo.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi previsto dall’art. 39 T.U.L.P.S. ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e presuppone un giudizio prognostico sull’affidabilità del detentore e sulla sua potenziale capacità di abuso.
- L’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di armi non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di ricostruire adeguatamente i fatti e di motivare in modo congruo, razionale e individualizzato il giudizio di non affidabilità.
- La mera pendenza o l’avvio di un procedimento penale non può fondare automaticamente un divieto di detenzione di armi quando l’Amministrazione ometta di verificare la concreta condotta contestata, la veridicità delle accuse e il contesto nel quale i fatti si sono svolti, soprattutto in presenza di versioni contrapposte e di elementi specifici dedotti dall’interessato.
- Nel formulare il giudizio di affidabilità ai fini dell’art. 39 T.U.L.P.S., l’Amministrazione deve considerare, nell’ambito della complessiva ricostruzione della vicenda, il carattere isolato o reiterato dell’episodio, l’eventuale esistenza di una stabile conflittualità, la personalità dell’interessato e la sua condotta personale e professionale.
- La domanda di risarcimento del danno da attività amministrativa è generica e non può essere accolta quando il ricorrente non alleghi e dimostri un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale concreto, reale ed effettivo.
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