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Sentenza

Sentenza n. 382/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 1164/2015 emessa dal Giudice di Pace di Avellino, pubblicata in data 5.8.2015.

Giustizia amministrativa202501422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Giudice di Pace che aveva condannato il Comune al pagamento di compensi professionali e spese di lite

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. deducendo il passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di Pace, la sua notificazione al Comune, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la mancata corresponsione delle somme dovute. Ha sostenuto che il divieto di azioni esecutive previsto dall’art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000 non fosse applicabile, poiché la sentenza azionata era passata in giudicato dopo la dichiarazione di dissesto del Comune. Ha chiesto l’ottemperanza e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il credito principale riguardava compensi per attività professionale svolta in esecuzione di un incarico conferito dal Comune; il credito ulteriore riguardava le spese di lite liquidate nella sentenza del Giudice di Pace.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza. Ha riconosciuto che la sentenza azionata era passata in giudicato, che era stata notificata con intimazione ad adempiere, che era decorso il termine di 120 giorni e che le somme non erano state pagate. Tuttavia, ha ritenuto applicabile il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive previsto dall’art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000, poiché i crediti rientravano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione del Comune dissestato. Per il credito relativo ai compensi professionali, il fatto genetico dell’obbligazione era costituito dal conferimento e dall’espletamento dell’incarico, anteriori al dissesto; era quindi irrilevante la data successiva di formazione del giudicato. Anche le spese di lite rientravano nella massa passiva, poiché la sentenza del Giudice di Pace era stata depositata prima della dichiarazione di dissesto; parimenti, non assumeva rilievo la data del passaggio in giudicato. Il giudizio di ottemperanza, quale azione esecutiva relativa a un giudicato del giudice ordinario, non poteva pertanto essere proseguito individualmente, dovendo il creditore far valere le proprie pretese nell’ambito della procedura di liquidazione. Nulla è stato disposto sulle spese, considerata anche la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato, ma l’azione non può essere utilizzata per eludere il divieto di azioni esecutive individuali derivante dal dissesto dell’ente locale.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

  • art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000

    Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.

    Il divieto comprende anche il giudizio di ottemperanza relativo a un giudicato del giudice ordinario, quando il credito deriva da fatti o atti di gestione anteriori al dissesto o comunque rientra nella massa passiva affidata all’organo straordinario di liquidazione.

  • art. 252, comma 4, d.lgs. 267/2000

    L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

    La competenza dell’organo straordinario di liquidazione è determinata dal momento dei fatti o atti gestionali cui il debito si riferisce, non dalla data del successivo accertamento giudiziale.

  • art. 259, comma 1, d.lgs. 267/2000

    Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.

    La data dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato concorre a delimitare temporalmente la gestione dell’organo straordinario di liquidazione.

  • art. 5, comma 2, d.l. 80/2004, convertito dalla l. 140/2004

    Si intendono compresi [...] tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data.

    Sono attratti alla massa passiva anche i debiti accertati giudizialmente dopo il periodo di riferimento, purché correlati a fatti o atti di gestione anteriori.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche dopo la notificazione del titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive previsto dall’art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000 si applica anche al giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un giudicato del giudice ordinario, quando il credito rientra nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione.
  • Ai fini dell’inclusione di un credito nella massa passiva dell’ente locale dissestato rileva il momento del fatto o dell’atto di gestione cui l’obbligazione è correlata, non la data in cui il credito è stato accertato con sentenza né quella in cui la sentenza è passata in giudicato.
  • I crediti per compensi professionali rientrano nella massa passiva quando l’incarico e l’attività professionale da cui derivano sono anteriori al dissesto, anche se la relativa obbligazione è stata definitivamente accertata giudizialmente in epoca successiva.
  • Le spese di lite liquidate con una sentenza rientrano nella procedura di dissesto quando la sentenza è stata depositata prima della dichiarazione di dissesto; la successiva formazione del giudicato non consente di sottrarle al divieto di azioni esecutive individuali.
  • Il creditore di un ente locale dissestato deve far valere nella procedura di liquidazione i crediti riferibili alla massa passiva, non potendo ottenere mediante ottemperanza il pagamento individuale in violazione della par condicio creditorum.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaControlli e finanza locale
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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