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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12206/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 20 maggio 2025. La vicenda riguarda la contestazione dei delitti di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione, in relazione a fasce recanti l'immagine di un cantante e marchi ritenuti contraffatti. Con il primo motivo si deduceva la prescrizione dei reati ex artt. 474 e 648 c.p., assumendo che fosse maturata prima della decisione di appello; la Corte rileva però che il motivo non considera la sospensione di 18 mesi dovuta alla disciplina della c.d. riforma Orlando e, quanto all'art. 648 c.p., confonde l'attenuante del comma quarto con un'autonoma ipotesi di reato. Con il secondo motivo si contestava la motivazione sulla responsabilità, ma la censura viene ritenuta diretta a sollecitare una nuova valutazione del fatto, non consentita in cassazione. Con il terzo motivo si lamentava l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, ma anche tali doglianze sono ritenute non ammissibili in sede di legittimità; inoltre la Corte osserva che il giudice di merito aveva escluso benefici e attenuanti per la presenza di precedenti penali specifici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, perché i termini non erano ancora decorsi alla data della sentenza di appello e, in ogni caso, l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione maturata successivamente alla decisione impugnata. Ha poi giudicato non consentite le censure sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione della responsabilità, nonché quelle sulle attenuanti generiche, sulla sospensione condizionale e sulla conversione della pena, trattandosi di valutazioni riservate al giudice di merito e già sorrette da motivazione basata sui precedenti specifici dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    La fattispecie di commercio/introduzione di prodotti con segni falsi viene richiamata come reato contestato; la Corte richiama il criterio giurisprudenziale dell'idoneità del marchio a trarre in inganno una persona di comune avvedutezza.

  • art. 648 c.p.

    Il comma quarto è qualificato come circostanza attenuante e non come autonoma ipotesi di reato; perciò non incide sul regime della prescrizione come se fosse una fattispecie autonoma.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche non sono dovute e la loro concessione resta affidata alla valutazione del giudice di merito, specie in presenza di precedenti penali specifici.

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale della pena è rimessa alla valutazione del giudice di merito e può essere negata in base alla personalità dell'imputato e ai suoi precedenti.

  • art. 53 legge n. 689/1981

    La conversione della pena detentiva in pena pecuniaria è rimessa alla valutazione del giudice di merito e può essere esclusa in ragione dei precedenti penali specifici.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova ricostruzione del fatto mediante una diversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • La prescrizione dedotta in cassazione deve essere verificata alla data della sentenza impugnata secondo i termini effettivamente decorrenti, tenendo conto delle eventuali sospensioni applicabili; inoltre, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata dopo la decisione di appello.
  • L'attenuante prevista dall'art. 648, comma 4, c.p. non integra un'autonoma figura di reato e non può essere considerata ai fini del calcolo della prescrizione come se fosse un reato meno grave autonomo.
  • In tema di marchi contraffatti, la responsabilità per l'art. 474 c.p. sussiste quando le caratteristiche del segno siano concretamente idonee a trarre in inganno una persona di comune avvedutezza e discernimento.
  • La concessione delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e delle pene sostitutive richiede una positiva valutazione discrezionale del giudice di merito, legittimamente negativa ove emergano precedenti penali specifici o altri elementi sfavorevoli.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneFurto
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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