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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25410/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per usura aggravata ed estorsione in concorso con Giuseppe Donnarumma. Due motivi principali: 1) violazione di legge (art. 495, comma 2, c.p.p.) per la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva (ricognizione personale ex art. 213 c.p.p.), atteso un presunto incerto riconoscimento della persona offesa; 2) vizio di motivazione e carenza probatoria circa la responsabilità concorsuale del Kosta, con censura della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (contraddizioni sulla descrizione fisica) e della ricognizione fotografica effettuata con una fototessera non recente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse adeguatamente motivato l'individuazione dell'imputato, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa e la ricognizione fotografica, e che la richiesta di ulteriore accertamento (ricognizione personale) fosse superflua alla luce della valutazione probatoria svolta. La Suprema Corte ha ricordato che la valutazione delle prove non è sindacabile in cassazione salvo illogicità manifesta o violazione dei canoni normativi di valutazione (art. 192 c.p.p.). Per l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare la mancata assunzione di una prova decisiva; la Corte ha ritenuto la censura come riesame di merito non consentito in cassazione e quindi priva di specificità.

  • art. 213 c.p.p.

    Norma sulla ricognizione personale dell'imputato; la Corte ha ritenuto che la ricognizione personale richiesta fosse inutile dopo la verifica di credibilità e la ricognizione fotografica già effettuata, perciò la mancata esecuzione non ha costituito vizio rilevante.

  • art. 581, comma 1 c.p.p.

    Criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso generico e non conforme ai requisiti di specificità previsti.

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Ulteriore richiamo ai motivi consentiti per il ricorso; la decisione ha dichiarato il motivo inammissibile per mancata specificità e per proporre un riesame di merito.

  • art. 192 c.p.p.

    Principi di valutazione della prova; la Corte ha affermato che la valutazione di merito è insindacabile in cassazione salvo illogicità manifesta o violazione delle regole di valutazione della prova.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Richiamata implicitamente in tema di motivazione: la Corte ha precisato che il giudice d'appello non è tenuto a replicare punto per punto ogni singola eccezione se la motivazione complessiva mostra di aver considerato i fatti decisivi.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria (Cassa delle Ammende) di Euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014 (Amaniera)

    Precedente richiamato per il principio secondo cui il giudice dell'impugnazione non deve rispondere espressamente a ogni singola argomentazione se la motivazione complessiva dimostra l'esame e la decisione sulle questioni rilevanti.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non ammette il riesame del merito probatorio (valutazione delle prove, credibilità delle dichiarazioni, apprezzamento delle fotografie) salvo che emergano illogicità manifeste o violazioni dei canoni normativi di valutazione della prova (art. 192 c.p.p.).
  • Il ricorso per cassazione deve indicare motivi consentiti e specifici ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.; censure generiche o che chiedono un diverso apprezzamento del fatto sono inammissibili.
  • La mancata esecuzione di una prova richiesta dalla difesa (es. ricognizione personale) può essere legittima se il giudice ritiene sufficienti le altre risultanze probatorie e ha motivato adeguatamente tale valutazione.
  • Il giudice d'appello non è obbligato a replicare testualmente a ogni singola eccezione difensiva; è sufficiente che la motivazione complessiva dimostri di aver preso in considerazione i fatti decisivi.
  • Un ricorso che faccia riferimento a prove non allegate o non specificate viola il principio di autosufficienza del ricorso e aumenta il rischio di inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente: condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

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