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Sentenza

Sentenza n. 3776/2026 - Milano, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 385/2024, depositata e resa pubblica il 31 maggio 2024, Sez. Lavoro, r.g. 1694/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 17 febbraio 2025 anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 13 gennaio 2025.

Giustizia amministrativa202601591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 385/2024, relativa al riconoscimento della carta docente per sei anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 385/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, per euro 500,00 per ciascun anno, condannando il Ministero a mettere a disposizione complessivi euro 3.000,00 mediante la carta docente e a rifondere le spese del giudizio ordinario. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 17 febbraio 2025, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero, sempre che non abbia già adempiuto nelle more, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente nei termini stabiliti dal giudice ordinario. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di agire per l’ottemperanza alle sentenze e agli altri provvedimenti esecutivi, anche quando il titolo da eseguire è una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione debitrice, legittima il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione, da parte di un’Amministrazione statale, di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e regolarmente notificata integra i presupposti per l’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, anche quando il titolo riconosce una prestazione amministrativa specifica anziché il solo pagamento di una somma.
  • L’azione di ottemperanza nei confronti di un’Amministrazione statale può essere proposta dopo l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Accertata l’inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di persistente inerzia.
  • Il commissario ad acta incaricato di eseguire una pronuncia nei confronti di un’Amministrazione statale può utilizzare, in caso di insufficienza delle disponibilità finanziarie, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e il pagamento in conto sospeso secondo la disciplina dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il giudice può escludere la liquidazione di un compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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