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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19624/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un professionista aveva ricevuto da una giunta comunale l'incarico di redigere il progetto per la realizzazione di un impianto fognario e della rete di adduzione di un impianto di depurazione. La delibera di affidamento era del 23 febbraio 1989; il progetto fu redatto e acquisito dal Comune entro il 31 marzo 1989, mentre il contenuto della delibera fu poi trasfuso in un disciplinare di incarico sottoscritto il 25 gennaio 1990. Poiché il compenso non era stato pagato, il professionista ottenne decreto ingiuntivo, opposto dal Comune e poi revocato in sede di opposizione, con conferma in appello, sul rilievo che non risultava un impegno di spesa registrato secondo l'art. 23 del d.l. 66/1989 e che quindi il rapporto obbligatorio non vincolava l'ente. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1321 e 1372 c.c., dell'art. 23, commi 3 e 4, del d.l. 66/1989 e dell'art. 11 preleggi, sostenendo che la disciplina dell'art. 23 non fosse applicabile perché la delibera di affidamento era anteriore all'entrata in vigore della norma. Con il secondo motivo ha denunciato la falsa applicazione dell'art. 23, commi 3 e 4, affermando che tale disciplina non si applicherebbe ai contratti di prestazione d'opera professionale, ma solo all'acquisizione di beni e agli appalti di servizi.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo motivo, confermando che l'art. 23 del d.l. 66/1989 si applica anche ai contratti di prestazione d'opera professionale e che il comma 3 ha portata generale, riferita a qualsiasi spesa, non limitata dall'inciso del comma 4. Ha invece accolto il primo motivo, ritenendo decisivo il profilo temporale: la Corte d'appello non aveva considerato che la delibera di affidamento era precedente all'entrata in vigore della norma e che, secondo la giurisprudenza richiamata, il discrimine per l'applicazione della nuova disciplina va individuato nel momento di esecuzione della prestazione. Poiché la sentenza impugnata non aveva verificato se la prestazione fosse stata eseguita in un momento tale da rendere applicabile la disciplina sopravvenuta, la decisione è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto nei due motivi di ricorso

  • art. 1321 c.c.

    richiamato come parametro della dedotta violazione, in relazione alla formazione e vincolatività del contratto

  • art. 1372 c.c.

    richiamato come parametro della dedotta violazione, in relazione all'efficacia vincolante del contratto

  • art. 23, commi 3 e 4, d.l. 66/1989 conv. in L. 144/1989

    "A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa... nonché l'impegno contabile registrato..."; "nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre... tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario"

    il comma 3 ha ambito generale e si applica a qualsiasi spesa, anche a contratti di prestazione d'opera professionale; il comma 4 non limita tale portata ma disciplina le conseguenze della violazione, spostando il rapporto obbligatorio sul funzionario o amministratore che abbia consentito la fornitura

  • art. 11 preleggi

    richiamato dal ricorrente per contestare l'applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta

  • art. 2041 c.c.

    richiamato indirettamente dalla giurisprudenza menzionata; la Corte ricorda che, nella disciplina successiva, l'azione di arricchimento senza causa non è proponibile verso l'ente quando il contraente abbia azione diretta verso amministratori o funzionari

  • art. 284 r.d. 383/1934

    richiamato come disciplina previgente sostanzialmente riprodotta dal comma 3 dell'art. 23

  • art. 288 r.d. 383/1934

    richiamato come disciplina previgente sostanzialmente riprodotta dal comma 3 dell'art. 23

Massime di principio

  • La disciplina che subordina la validità/efficacia della spesa degli enti locali alla deliberazione autorizzativa e al relativo impegno contabile ha portata generale e si applica anche ai contratti di prestazione d'opera professionale, poiché il riferimento normativo a "qualsiasi spesa" non consente letture restrittive fondate sul solo comma successivo.
  • La clausola contrattuale che subordina il pagamento del professionista al finanziamento dell'opera non elide l'obbligo di rispettare le forme inderogabili di assunzione della spesa previste dalla legge contabile degli enti locali.
  • Nel valutare l'applicabilità della disciplina sopravvenuta in materia di impegni di spesa degli enti locali occorre considerare il discrimine temporale individuato dalla giurisprudenza nel momento di esecuzione della prestazione, non soltanto nella data di adozione della delibera di incarico.
  • Se la prestazione è stata acquisita sotto la vigenza della disciplina che prevede la responsabilità dell'amministratore o funzionario per l'acquisizione irregolare, il rapporto obbligatorio non si radica nell'ente ma, per la controprestazione, nei confronti del soggetto che abbia consentito la prestazione nei modi stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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