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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18327/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia riguarda due dipinti a olio attribuiti al pittore Brugnoli, già appartenuti alla defunta proprietaria originaria e poi acquistati da un collezionista da altro soggetto, con successivo sequestro penale perché ritenuti provento di furto. Il ricorrente, quale unico erede della precedente proprietaria, aveva impugnato in appello la decisione del Tribunale che aveva riconosciuto la proprietà dei quadri in capo all'acquirente, applicando la regola del possesso vale titolo ex art. 1153 c.c. La Corte d'appello aveva confermato tale esito ritenendo provati titolo idoneo, consegna e soprattutto buona fede dell'acquirente, valorizzando il contesto della trattativa tramite un esperto d'arte, il prezzo corrisposto, la provenienza da un medico collezionista, l'esposizione dei dipinti nell'abitazione del venditore, un articolo specialistico e una expertise critica, nonché l'archiviazione penale per ricettazione. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 1153 e 1147 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ravvisato la buona fede nonostante elementi sintomatici di colpa grave: il ritrovamento nell'abitazione dell'acquirente di altri quadri rubati, il fatto che l'acquisto riguardasse opere di rilevante valore economico, la mancata verificazione della lecita provenienza e il carattere privato del luogo di detenzione; ha inoltre dedotto omesso esame di un fatto decisivo, lamentando la mancata valutazione della diligenza qualificata richiesta nell'acquisto di opere d'arte e della componente psicologica dell'acquirente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i due motivi, pur formalmente prospettati come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e degli indizi già esaminati dal giudice di merito in ordine alla buona fede dell'acquirente ai fini dell'art. 1153 c.c. La Corte ha ribadito che la verifica della buona fede è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della motivazione esistente e non apparente; nella specie la Corte d'appello aveva motivato in modo esauriente e plausibile, dando conto di tutti gli elementi considerati. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1153 c.c.

    Si applica all'acquisto a non domino di beni mobili quando l'acquirente abbia ottenuto il possesso in base a un titolo idoneo e sia in buona fede al momento dell'acquisto.

  • art. 1147 c.c.

    La buona fede rilevante è soggettiva e manca solo quando l'ignoranza dell'altrui diritto dipenda da colpa grave; la sua verifica è questione di fatto rimessa al giudice del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sono dovuti, se applicabili, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro richiamato per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nei giudizi sull'acquisto a non domino di beni mobili, la sussistenza della buona fede dell'acquirente è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione esauriente e logicamente plausibile.
  • La censura di violazione degli artt. 1153 e 1147 c.c. non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio: il ricorso è inammissibile quando mira solo a contrapporre una diversa lettura dei fatti accertati.
  • Per escludere la buona fede ex art. 1147 c.c. occorre dimostrare, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, una colpa grave dell'acquirente nella mancata percezione dell'altrui diritto.
  • Nell'applicazione dell'art. 1153 c.c. il giudice può valorizzare il contesto complessivo dell'operazione, inclusi modalità della trattativa, qualità dei soggetti coinvolti, prezzo pagato, documentazione disponibile e ulteriori elementi oggettivi idonei a corroborare o escludere la buona fede.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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