Cassazione Penale, Ordinanza n. 23270/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo non indicava elementi concreti per imporre al giudice d'appello una pronuncia di non punibilità e che i motivi di appello rinunciati sul tema della responsabilità non possono sopravvivere al negozio abdicativo. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli. Viene dedotto un unico motivo di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per i reati contestati in rubrica. La difesa lamenta la mancata immediata declaratoria di una causa di non punibilità, ma il testo evidenzia che il ricorso non indica elementi concreti idonei a sostenere che il giudice d'appello dovesse pronunciare una decisione liberatoria, soprattutto dopo la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello relativi al tema della responsabilità.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
È richiamato implicitamente il dovere del giudice di dichiarare immediatamente le cause di non punibilità, ma la Corte esclude che, nel caso concreto, tale obbligo potesse operare in assenza di elementi concreti dedotti nel ricorso.
art. 591 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso è affermata per la mancanza di specificità e di concreta deduzione dei presupposti della causa di non punibilità, con conseguente preclusione dell'esame nel merito.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che invoca l'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità deve indicare elementi concreti e decisivi che emergano dagli atti; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- La rinuncia ai motivi di appello sul tema della responsabilità produce un effetto abdicativo definitivo: i motivi rinunciati non possono essere riproposti in cassazione né considerati come persistenti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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