Cassazione Civile, Ordinanza n. 21570/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal ricorso proposto avverso un atto di pignoramento esattoriale, fondato sulla dedotta mancata notifica della cartella di pagamento presupposta. Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio che aveva respinto il suo appello, sostenendo con un unico motivo di ricorso per cassazione la violazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. In particolare, ha contestato la validità della notifica della cartella perché eseguita direttamente a mezzo posta dall’agente della riscossione, con consegna al portiere, senza previa ricerca degli altri possibili consegnatari preferenziali e senza l’invio della successiva raccomandata informativa. La resistente non ha svolto attività difensiva utile nel merito, mentre l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria costitutiva per l’eventuale discussione in pubblica udienza.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, quando la cartella di pagamento è notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario o delle formalità previste per altre modalità di notificazione. Perciò non sono richieste la relata di notifica, le ricerche dei consegnatari preferenziali rispetto al portiere, né la successiva raccomandata informativa. La notifica si perfeziona con la consegna del plico al domicilio del destinatario e con la ricezione risultante dall’avviso di ricevimento. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; non sono state liquidate spese per assenza di difese svolte dalla resistente e dagli intimati, ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è la norma invocata per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973
consente la notifica della cartella di pagamento anche mediante invio diretto da parte del concessionario con raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ipotesi la notifica è affidata al concessionario e all’ufficiale postale e si perfeziona con la ricezione risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di relata.
art. 26, comma penultimo, D.P.R. n. 602 del 1973
impone al concessionario di conservare per cinque anni la matrice o copia della cartella con la relazione di notificazione o con l’avviso di ricevimento, in funzione della modalità di notificazione prescelta.
L. n. 890 del 1982, art. 14
per la notificazione diretta a mezzo posta dell’atto impositivo eseguita dall’Ufficio finanziario si applicano le regole del servizio postale ordinario, non quelle della legge relative alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c.
art. 149 c.p.c.
richiamato solo per distinguere la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario dal diverso regime della notifica diretta a mezzo posta.
art. 1335 c.c.
opera la presunzione di conoscenza al momento dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione, superabile solo con prova dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
art. 24 Cost.
richiamato dalla Corte costituzionale per escludere che la mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica renda costituzionalmente illegittima la disciplina della notificazione diretta.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella notifica diretta della cartella di pagamento a mezzo posta da parte del concessionario, la disciplina applicabile è quella del servizio postale ordinario: non sono richieste le formalità previste per la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario o per altri modelli notificatori.
- La notifica della cartella esattoriale effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento si perfeziona con la ricezione dell’atto da parte del destinatario o del consegnatario legittimato, come attestato dall’avviso di ricevimento.
- In tale forma di notificazione non è necessaria una relata di notifica né l’indicazione delle generalità del consegnatario, purché l’ufficiale postale attesti la consegna nel modo previsto dalla disciplina postale.
- La mancata previsione di una comunicazione successiva di avvenuta notifica non integra, di per sé, una lesione costituzionalmente rilevante del diritto di difesa, potendo la tutela del destinatario ritenersi comunque assicurata dalla disciplina della consegna postale.
- Quando il ricorso per cassazione è rigettato, può essere dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
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