Ordinanza n. 1646/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto del ricorso gerarchico e archiviazione della domanda di nulla osta per attività agrituristica
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la nota con cui l’Assessorato regionale ha rigettato il ricorso gerarchico proposto contro il provvedimento di archiviazione della domanda di nulla osta “Agriturismo”. Sono stati inoltre impugnati il provvedimento di archiviazione, una disposizione del Dirigente generale del 2017, non comunicata alla ricorrente, ove interpretata nel senso attribuitole dall’amministrazione, la nota del Servizio competente del maggio 2024 e ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente. Dall’ordinanza non risultano esposti i singoli motivi di legittimità dedotti, poiché il giudice ha disposto un incombente istruttorio senza esaminare il merito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto necessario acquisire, ai fini della decisione, la disposizione del Dirigente generale dell’Assessorato dell’Agricoltura n. 31801 del 22 giugno 2017, richiamata nei provvedimenti impugnati e nelle difese dell’amministrazione, ma non prodotta in giudizio da alcuna delle parti. Ha quindi ordinato all’amministrazione di depositare tale atto entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, avvertendo che il mancato o tardivo adempimento potrà essere valutato come argomento di prova a carico ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. Il giudizio non è stato definito nel merito; è stata fissata per il prosieguo l’udienza del 20 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 64, comma 4, c.p.a.
il mancato, tempestivo adempimento potrà essere valutato come argomento di prova a carico
Il mancato adempimento dell’ordine istruttorio può essere valutato dal giudice come argomento di prova a carico della parte inadempiente.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le norme processuali applicabili all’istruttoria.
art. 66 c.p.a.
Richiamato tra le norme processuali applicabili all’istruttoria.
art. 67 c.p.a.
Richiamato tra le norme processuali applicabili all’istruttoria.
Massime di principio
- Quando un atto amministrativo richiamato nei provvedimenti impugnati e nelle difese dell’amministrazione è rilevante ai fini della decisione ma non è stato prodotto in giudizio, il giudice può disporne l’acquisizione mediante ordinanza istruttoria.
- L’ordine di deposito dell’atto rilevante deve essere eseguito dall’amministrazione entro il termine fissato dal giudice; il mancato o tardivo adempimento può essere valutato come argomento di prova a carico ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
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