Sentenza n. 57/2026 - Genova, Sezione 1
per l’annullamento del decreto-OMISSIS- recante il diniego di iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore di sicurezza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato il decreto prefettizio che aveva respinto la domanda di iscrizione nell'elenco dei cosiddetti buttafuori, deducendo la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e della circolare ministeriale n. 6454 del 17 marzo 2003 per difetto di istruttoria e motivazione. L'Amministrazione si sarebbe limitata a richiamare l'informativa questorile, senza considerare la condotta successiva ai precedenti penali, la riabilitazione concessa nel 2021 e l'assenza di ulteriori condotte negative. È stata inoltre dedotta la violazione dell'art. 97 Cost. e l'eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, poiché i precedenti penali erano risalenti a oltre venticinque anni prima e, comunque, anteriori al quinquennio previsto dalla disciplina di settore; non sarebbe stata valutata l'affidabilità attuale del ricorrente, il suo percorso di reinserimento e l'esperienza maturata nel settore della sicurezza. Il ricorrente ha contestato anche la ricostruzione della revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza, sostenendo che essa fosse dipesa dalla cessazione delle esigenze di tutela della persona per cui svolgeva l'incarico e non da una condotta censurabile. Ha infine dedotto l'irrilevanza del diniego di revoca del divieto di detenzione di armi, osservando che tale valutazione risponde a finalità cautelari diverse da quelle proprie dell'iscrizione nell'elenco prefettizio e che l'attività di controllo non comporta l'uso di armi. L'Amministrazione ha sostenuto la legittimità del diniego. In giudizio ha inoltre tentato di valorizzare ulteriori segnalazioni di polizia, non indicate nel provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha distinto tra il potere vincolato dell'autorità di pubblica sicurezza, relativo alle condizioni automaticamente ostative previste dall'art. 1, comma 4, del D.M. 6 ottobre 2009 e dall'art. 11, comma 1, t.u.l.p.s., e il potere discrezionale concernente la valutazione della buona condotta ai sensi dell'art. 11, comma 2, t.u.l.p.s. Nel caso concreto non ricorrevano condizioni automaticamente impeditive, poiché le condanne erano ultraquinquennali. Il provvedimento era inoltre affetto da difetto di istruttoria e motivazione, avendo attribuito rilievo esclusivo a fatti risalenti a oltre venticinque anni prima senza valutare l'affidabilità attuale, il lungo periodo di condotta successiva e la riabilitazione concessa dal Tribunale di sorveglianza, né spiegare perché tali elementi dovessero essere recessivi. Il TAR ha ravvisato anche travisamento dei fatti quanto alla revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza, risultata conseguenza vincolata della cessazione dell'incarico e delle esigenze di tutela, non di una condotta negativa del ricorrente. Ha ritenuto inconferente il diniego relativo alla revoca del divieto di detenzione di armi, poiché la disciplina delle armi ha finalità cautelari e riguarda un'attività diversa, mentre l'iscrizione nell'elenco dei buttafuori non implica l'uso di armi e incide sulla capacità lavorativa. Il giudice ha escluso inoltre l'integrazione postuma della motivazione mediante le difese dell'Amministrazione e le segnalazioni di polizia non richiamate nell'atto. Le spese sono state compensate, con rimborso al ricorrente del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione effettiva del provvedimento; il diniego non può limitarsi al richiamo generico a informazioni istruttorie senza illustrare la valutazione degli elementi rilevanti.
art. 97 Cost.
Richiede che l'azione amministrativa sia imparziale e orientata al buon andamento; la valutazione dell'affidabilità deve essere coerente con i fatti concretamente accertati.
art. 1, comma 4, D.M. 6 ottobre 2009
Individua, tra gli altri, requisiti e condizioni ostative per l'iscrizione nell'elenco prefettizio; il limite temporale quinquennale per determinate condanne esclude la loro automatica rilevanza oltre tale periodo.
art. 11, comma 1, t.u.l.p.s.
Prevede requisiti e condizioni ostative il cui accertamento può comportare il diniego vincolato dell'iscrizione.
art. 11, comma 2, t.u.l.p.s.
Attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza un potere discrezionale nella valutazione della buona condotta, da esercitare mediante istruttoria approfondita e motivazione rigorosa.
art. 3 l. 94/2009
Costituisce la base legislativa del D.M. 6 ottobre 2009 in materia di iscrizione nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo.
art. 5-bis d.l. 83/2002, conv. in l. 133/2002
Disciplina la qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita in relazione all'incarico di tutela; cessato il presupposto dell'incarico, la revoca della qualifica è conseguenza vincolata.
art. 6 D.M. 6 ottobre 2009
Vieta l'uso di armi nello svolgimento dei servizi di controllo, confermando la diversità tra tale attività e la detenzione di armi.
art. 4 Cost.
Rileva poiché il diniego di iscrizione incide sulla capacità lavorativa e sulla possibilità del soggetto di produrre reddito.
art. 699 c.p.
Richiamato per evidenziare il carattere eccezionale del possesso di armi rispetto al generale divieto.
art. 4, comma 1, l. 110/1975
Richiamato per la disciplina cautelare della detenzione e del porto di armi.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Richiamato per il deposito delle memorie difensive nel processo.
Massime di principio
- Per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, l'autorità di pubblica sicurezza esercita un potere vincolato quanto alle condizioni automaticamente ostative previste dalla disciplina di settore e un potere discrezionale quanto alla valutazione della buona condotta dell'aspirante.
- Le condanne penali anteriori al quinquennio previsto dall'art. 1, comma 4, lett. c), del D.M. 6 ottobre 2009 non costituiscono, da sole, condizioni automaticamente ostative all'iscrizione nell'elenco prefettizio.
- Quando il diniego di iscrizione può incidere sulla capacità lavorativa e sulla produzione del reddito, l'Amministrazione deve svolgere un'istruttoria approfondita e motivare specificamente il giudizio di inaffidabilità, considerando l'affidabilità attuale dell'interessato, la condotta successiva ai fatti, l'eventuale riabilitazione e ogni altro elemento rilevante.
- La revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita in connessione con uno specifico incarico di tutela consegue vincolatamente alla cessazione delle esigenze di tutela e non può essere interpretata come indice di una condotta negativa dell'interessato se il provvedimento di revoca non è fondato su fatti a lui addebitabili.
- La valutazione negativa relativa alla detenzione di armi non può essere automaticamente trasposta nel giudizio sull'iscrizione nell'elenco degli addetti ai servizi di controllo, poiché i due procedimenti perseguono finalità diverse e l'attività di controllo non comporta l'uso di armi.
- La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata postumamente mediante atti processuali o scritti difensivi dell'Amministrazione, con conseguente irrilevanza, ai fini della legittimità dell'atto, di elementi non considerati nella motivazione originaria.
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