Ordinanza n. 392/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 362/2025, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti comunali relativi alla segnalazione certificata di inizio attività alberghiera
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società esercente attività alberghiera ha proposto appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR Puglia che aveva respinto la domanda cautelare. Il Consiglio di Stato ha esaminato i presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris. Quanto al periculum, l'appellante lamentava presumibilmente un pregiudizio derivante dalla perdurante inattività della struttura e dagli atti riguardanti la disponibilità del complesso alberghiero. Quanto al fumus, la controversia concerneva la rilevanza, ai fini della SCIA per l'esercizio dell'attività alberghiera, del requisito previsto dall'art. 59 della legge regionale n. 11 del 1999, consistente nel titolo legale di disponibilità dell'esercizio, nonché il potere-dovere del Comune di considerare gli elementi indicativi della mancanza di disponibilità dell'immobile nel quale l'attività viene svolta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando il rigetto della domanda cautelare pronunciato dal TAR. Ha escluso il periculum in mora, rilevando la perdurante inattività della struttura, il provvedimento dell'ASL BAT del 29 ottobre 2025 e l'ordinanza del Tribunale di Trani del 16 gennaio 2026, che aveva respinto il ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c. e disposto la prosecuzione dell'esecuzione per il rilascio del complesso alberghiero. Ha inoltre ritenuto non sussistente un fumus cautelare favorevole, poiché, in presenza dell'art. 59 della l.r. n. 11 del 1999, il Comune non può ignorare gli elementi che depongano per la mancanza del titolo legale di disponibilità dell'immobile, requisito della SCIA e rilevante per lo svolgimento dell'attività alberghiera. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali.
art. 59 l.r. n. 11/1999
il titolo legale di disponibilità dell'esercizio
Il titolo legale di disponibilità dell'esercizio costituisce requisito della SCIA per l'attività alberghiera; il Comune deve considerare gli elementi che indichino la mancanza di disponibilità dell'immobile destinato all'attività.
art. 615, comma 2, c.p.c.
È richiamato con riferimento al ricorso proposto davanti al giudice dell'esecuzione per il rilascio del complesso alberghiero, ricorso respinto dal Tribunale di Trani.
Massime di principio
- Ai fini della SCIA per l'esercizio di un'attività alberghiera, il titolo legale di disponibilità dell'esercizio costituisce un requisito della fattispecie, sicché l'amministrazione non può prescindere dagli elementi concreti che evidenzino la possibile mancanza di disponibilità dell'immobile destinato all'attività.
- Nel giudizio cautelare, la perdurante inattività della struttura e la prosecuzione dell'esecuzione giudiziale per il rilascio dell'immobile escludono, in concreto, la sussistenza di un periculum in mora idoneo a giustificare la concessione della misura cautelare.
- La tutela cautelare non può essere accordata in assenza anche di uno solo dei presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris.
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