Cassazione Civile, Ordinanza n. 12363/2026 del 03/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso ICI/IMU per gli anni 2009-2013 relativo a immobili di proprietà dell'ente ricorrente, il quale sosteneva di avere diritto all'esenzione d'imposta. In appello il giudice tributario regionale aveva respinto la domanda ritenendo, da un lato, che l'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504/1992 contenesse un'elencazione tassativa dei soggetti esenti, non comprensiva dell'ente ricorrente; dall'altro, che non fosse stato provato lo svolgimento esclusivo negli immobili delle sole attività istituzionali. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) omessa pronuncia sulla domanda di esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), per gli enti pubblici non economici destinati esclusivamente ad attività assistenziali/previdenziali/sanitarie/didattiche/ricettive/culturali/ricreative/sportive; 2) violazione dell'art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992, in relazione alla natura dell'ente e alla sua inclusione nel novero degli enti esenti; 3) vizio di motivazione/omesso esame del materiale istruttorio circa l'effettivo uso degli immobili per soli compiti istituzionali e senza attività commerciale; 4) violazione dell'art. 2909 c.c. per mancata considerazione del giudicato esterno che avrebbe accertato la natura di ente pubblico non economico dell'ente ricorrente.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure perché, quanto all'esenzione ex art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504/1992, la norma contiene un'elencazione tassativa dei soggetti esenti che non comprende l'ente ricorrente; quanto all'esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), la prova non poteva dirsi raggiunta, poiché non era stata dimostrata in concreto e in modo esclusivo l'utilizzazione degli immobili per una delle attività protette dalla norma, non essendo sufficiente la mera documentazione del fine istituzionale astratto. Il motivo sul giudicato esterno è stato giudicato irrilevante, perché la natura di ente pubblico non economico non era decisiva ai fini dell'esenzione negata. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
L'elencazione dei soggetti esenti è tassativa; l'ente ricorrente non vi rientra, anche se qualificabile come ente pubblico non economico.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
L'esenzione richiede sia un requisito soggettivo sia uno oggettivo; quest'ultimo deve essere provato in concreto e non può desumersi solo dalla destinazione astratta dell'immobile.
art. 73, comma 1, lett. c), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È richiamato per il requisito soggettivo degli enti non commerciali ai fini dell'esenzione.
art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La norma è richiamata quale parametro del requisito soggettivo dell'ente non commerciale.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per il dedotto vizio di omessa pronuncia sul motivo di gravame.
art. 62, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel motivo di ricorso per il vizio processuale dedotto.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 156, comma 2, c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo alla nullità della decisione per vizi motivazionali/procedurali.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo all'obbligo di motivazione.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della censura di carenza motivazionale.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Costituisce il parametro di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno sulla natura dell'ente è ritenuto irrilevante ai fini decisori, perché non decisivo rispetto alla mancanza dei presupposti dell'esenzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di esenzioni ICI/IMU, quando la norma agevolativa contiene un'elencazione dei soggetti beneficiari, essa va interpretata in senso tassativo e non può essere estesa in via analogica o interpretativa a soggetti non espressamente contemplati.
- L'esenzione per immobili destinati ad attività istituzionali o assistenziali richiede la prova concreta dell'effettivo e esclusivo svolgimento dell'attività agevolata nell'immobile; non basta dimostrare la mera destinazione astratta o documentale del bene a fini istituzionali.
- L'onere di provare i presupposti di fatto dell'esenzione fiscale grava sul contribuente che la invoca, in particolare quanto al requisito oggettivo dell'uso esclusivo dell'immobile.
- Il giudicato esterno sulla qualificazione soggettiva del contribuente non è decisivo se la ratio della decisione impugnata si fonda sulla mancanza di un diverso presupposto autonomo dell'agevolazione.
- La deduzione di un vizio di omessa pronuncia o di motivazione non può condurre all'accoglimento del ricorso quando la questione prospettata risulti comunque irrilevante per la corretta soluzione della controversia.
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