Sentenza del 21/03/2019 n. 7947 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione contestava alla società l'omessa fatturazione, dichiarazione e registrazione di operazioni ritenute permutative. La società aveva pubblicato sul quotidiano il regolamento e altri documenti relativi a una manifestazione canora organizzata da O. s.r.l.; in cambio, la società organizzatrice aveva inserito nel regolamento e nel modulo di iscrizione la dicitura "in collaborazione con Il Tempo". Secondo l'Ufficio, si trattava di uno scambio reciproco di servizi, consistente nella pubblicità fornita dal quotidiano e nella controprestazione promozionale ricevuta, da assoggettare autonomamente a IVA ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 633/1972. La CTR aveva escluso la natura permutativa ritenendo non provato documentalmente il collegamento tra le prestazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione, ritenendo errata la decisione della CTR. Ai fini IVA, una permuta può riguardare anche servizi scambiati con altri servizi e le prestazioni devono essere trattate come operazioni autonome, ciascuna soggetta a fatturazione, determinazione della base imponibile e applicazione dell'imposta. È sufficiente un nesso diretto tra le prestazioni, nell'ambito di un rapporto giuridico fondato sullo scambio reciproco, purché il valore della controprestazione sia esprimibile in denaro. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per accertare in concreto l'esistenza del nesso di interdipendenza tra le prestazioni e decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 11
Le due operazioni che compongono la complessiva operazione permutativa vanno sottoposte a imposizione separatamente.
Ai fini IVA, la permuta comprende anche lo scambio di servizi con altri servizi o di beni con servizi. Le prestazioni reciproche costituiscono operazioni autonome e devono essere assoggettate separatamente agli obblighi IVA, anche quando il corrispettivo non è monetario.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 2 e 3
Le disposizioni individuano, in via generale, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA; nel caso esaminato, l'operazione è stata ricondotta alla disciplina speciale delle permute prevista dall'art. 11.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9, comma 2
La norma è stata invocata in relazione alla valorizzazione delle prestazioni e dei corrispettivi non monetari ai fini delle imposte sui redditi.
Codice civile, art. 1552
La disciplina civilistica della permuta è più ristretta rispetto a quella IVA, poiché l'art. 11 del D.P.R. n. 633/1972 amplia il concetto fiscale includendo anche permute di servizi e scambi tra beni e servizi.
Direttiva IVA, art. 73
Una prestazione di servizi può costituire il corrispettivo di un'altra prestazione e concorrere alla base imponibile, purché vi sia un nesso diretto e il valore della controprestazione sia esprimibile in denaro.
Massime di principio
- Uno scambio senza pagamento in denaro può comunque costituire un'operazione a titolo oneroso ai fini IVA, se esiste un rapporto giuridico con prestazioni reciproche e un nesso diretto tra servizio reso e controprestazione.
- Quando due imprese si scambiano servizi, ciascuna prestazione deve essere considerata autonomamente: entrambe devono essere fatturate e assoggettate a IVA secondo il rispettivo valore economico.
- La controprestazione può consistere anche in pubblicità, promozione, visibilità o altra utilità commerciale, purché sia effettivamente collegata al servizio ricevuto e valorizzabile economicamente.
- Non è indispensabile che il collegamento tra le prestazioni risulti esclusivamente da un contratto scritto: può essere dimostrato anche attraverso regolamenti, comunicazioni, comportamenti concludenti e altri elementi probatori, fermo restando che il giudice deve verificare concretamente il nesso di corrispettività.
- L'obbligo IVA sorge, per ciascuna prestazione, al momento della sua esecuzione o del ricevimento della controprestazione secondo le regole applicabili; la natura non monetaria dello scambio non elimina gli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione.
- In caso di accertamento, occorre distinguere una mera collaborazione o concessione gratuita da una vera permuta: la presenza di obblighi reciproci e di un'utilità prevista come contropartita è l'elemento decisivo.
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