Sentenza n. 465/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento a) della “Ingiunzione demolizione opere abusive” prot. -OMISSIS-reg. ord. del 23 agosto 2019, notificato al ricorrente in data 4 settembre 2019, a firma del dirigente del Settore Tecnico – Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Vieste, avente ad oggetto la presunta “Realizzazione, in totale difformità dal titolo edilizio rilasciato, di un manufatto ad uso residenziale ubicato in via -OMISSIS-, censito in catasto al Foglio 1-OMISSIS-9”; b) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ivi compreso il verbale di accertamento del Corpo di Polizia Locale n. -OMISSIS-, relativo al CNR n. 143 del 23 maggio 2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di demolizione di una struttura lignea con copertura in legno e tegole e chiusure perimetrali vetrate, nonché verbale di accertamento della polizia locale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l’ingiunzione di demolizione con la quale il Comune aveva qualificato le opere come realizzate in totale difformità dal permesso di costruire originario e come nuova costruzione eseguita senza titolo edilizio, autorizzazione paesaggistica e autorizzazione sismica. Con il primo motivo deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 31 d.P.R. 380/2001, violazione delle garanzie partecipative e dell’art. 21-nonies l. 241/1990, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed eccesso di potere, poiché il Comune aveva omesso di considerare due successivi permessi di costruire in variante: uno relativo alla sostituzione del telo ombreggiante con copertura in legno e tegole e l’altro relativo al montaggio di vetrate occasionali. Il ricorrente sosteneva inoltre che, anche qualora tali titoli fossero stati ritenuti illegittimi, il Comune avrebbe dovuto previamente annullarli in autotutela, con instaurazione del relativo contraddittorio procedimentale. Con il secondo motivo deduceva che le opere rientrassero nell’edilizia libera o comunque non integrassero una nuova costruzione. Con il terzo motivo contestava la necessità dell’autorizzazione paesaggistica, richiamando le ipotesi di esenzione previste dal d.P.R. 31/2017. Con il quarto motivo contestava la necessità dell’autorizzazione sismica, sostenendo la non rilevanza sismica degli interventi e l’inidoneità dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 a fondare la sanzione demolitoria per tale omissione. Il Comune rimaneva contumace e non riscontrava neppure le ordinanze istruttorie del TAR.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ingiunzione di demolizione. Ha ritenuto fondato il primo motivo sotto due profili concorrenti. In primo luogo, l’ingiunzione aveva confrontato le opere esclusivamente con il permesso di costruire originario, ignorando i due successivi permessi in variante rilasciati dallo stesso Comune. Tale omissione ha determinato difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erronea individuazione del presupposto della demolizione e violazione dell’obbligo di motivazione sostanziale, poiché il provvedimento non spiegava né l’esistenza né l’eventuale irrilevanza dei titoli successivi. In secondo luogo, anche qualora il Comune avesse ritenuto illegittimi i permessi in variante, non avrebbe potuto disconoscerne direttamente gli effetti mediante l’ingiunzione demolitoria, ma avrebbe dovuto previamente verificarne la legittimità e, se del caso, annullarli in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, nel rispetto delle garanzie procedimentali. L’ingiunzione risultava quindi priva di una valida base giuridica, perché presupponeva implicitamente l’illegittimità dei titoli successivi senza averli rimossi. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il Comune è stato condannato al pagamento di € 3.000,00 oltre accessori. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alle Procure indicate nel dispositivo per la mancata risposta alle ordinanze istruttorie.
Norme richiamate
art. 3 d.P.R. 380/2001
Richiamato tra le norme che il ricorrente assumeva violate in relazione alla qualificazione e alla disciplina degli interventi edilizi.
art. 10 d.P.R. 380/2001
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni edilizie asseritamente violate.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Il Comune lo aveva posto a fondamento dell’ingiunzione di demolizione; il TAR ha ritenuto illegittimo il provvedimento per l’omessa considerazione dei titoli successivi e per la mancata previa autotutela su di essi.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione sostanziale che dia conto del quadro autorizzatorio rilevante; la motivazione è stata ritenuta insufficiente perché non considerava i permessi in variante né spiegava la loro eventuale irrilevanza.
art. 21-nonies l. 241/1990
Se l’amministrazione ritiene illegittimi titoli edilizi precedentemente rilasciati, deve previamente esercitare l’autotutela mediante un espresso annullamento, nel rispetto delle garanzie procedimentali, prima di adottare una demolizione fondata sulla loro asserita illegittimità.
art. 6, comma 1, lett. e-quinquies, d.P.R. 380/2001
Richiamato dal ricorrente per sostenere la riconducibilità delle opere all’edilizia libera; la questione è stata assorbita.
art. 3, comma 1, lett. e.6, d.P.R. 380/2001
Richiamato dal ricorrente in relazione alla nozione di nuova costruzione; la questione è stata assorbita.
art. 7 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente per la mancata comunicazione di avvio del procedimento; la censura è stata assorbita.
art. 2 d.P.R. 31/2017
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica; la questione è stata assorbita.
art. 83 d.P.R. 380/2001
Richiamato dal ricorrente per contestare la necessità dell’autorizzazione sismica; la questione è stata assorbita.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione accerta la difformità di un’opera edilizia, deve confrontarla con l’intero quadro dei titoli abilitativi successivamente rilasciati e non soltanto con il titolo originario; l’omessa considerazione delle varianti può integrare difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione.
- Un’ingiunzione di demolizione non può presupporre implicitamente l’illegittimità di un titolo edilizio ancora efficace. Se l’amministrazione ritiene illegittimo un permesso precedentemente rilasciato, deve previamente verificarne la legittimità e, ove ne ricorrano i presupposti, annullarlo in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, nel rispetto delle garanzie procedimentali.
- La motivazione di un provvedimento repressivo edilizio deve rappresentare il quadro autorizzatorio complessivamente vigente e spiegare le ragioni per cui eventuali titoli successivi siano ritenuti irrilevanti o inidonei a legittimare le opere contestate.
- L’omessa risposta dell’amministrazione a specifiche ordinanze istruttorie del giudice può determinare la trasmissione degli atti alle competenti Procure quando il giudice ravvisi una documentata omissione di atti d’ufficio.
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