Sentenza del 14/06/2019 n. 15995 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Dogane aveva recuperato maggiori diritti doganali, prelievi agricoli, IVA e sanzioni, ritenendo indebito il regime preferenziale applicato alle importazioni di prodotti lattiero-caseari. Dagli accertamenti, anche fondati su documentazione acquisita nell'ambito di indagini penali, risultava che gli esportatori avevano riconosciuto alla società importatrice premi o sconti post-vendita, determinando un prezzo effettivo inferiore al valore minimo richiesto per il beneficio tariffario. La società contestava l'utilizzabilità della documentazione penale senza autorizzazione giudiziaria, la motivazione dell'avviso, l'accertamento degli sconti, l'applicazione del valore di transazione, gli interessi, la contabilizzazione a posteriori e il mancato riconoscimento della propria buona fede.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società e ha confermato la legittimità del recupero doganale per le importazioni non coperte dalla prescrizione, già individuate dal giudice del rinvio come quelle successive all'11 settembre 1994. Ha stabilito che la documentazione proveniente dalle indagini penali può essere utilizzata nel procedimento tributario anche senza preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria; che la motivazione per relationem dell'avviso è valida quando gli atti richiamati sono conosciuti o facilmente conoscibili dal contribuente; e che gli sconti o premi post-vendita, anche se concordati informalmente o riconosciuti dopo l'importazione, fanno venir meno la corrispondenza del certificato IMA 1 alla realtà e comportano la perdita del regime preferenziale. La buona fede dell'importatore è irrilevante quando il prezzo effettivo risulta successivamente inferiore al valore soglia. I motivi relativi al procedimento penale, agli interessi e alla contabilizzazione a posteriori sono stati dichiarati inammissibili o infondati. M. S.r.l. è stata inoltre condannata al pagamento di 12.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11
termine triennale di prescrizione
Il termine di recupero può essere posticipato quando, entro il periodo previsto, interviene l'evento procedimentale collegato alla notizia di reato, secondo la fattispecie delittuosa posta alla base dell'indagine.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 63, comma 1
La documentazione acquisita dalla polizia tributaria nel corso di attività connesse a indagini penali può essere utilizzata per l'accertamento fiscale anche senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria, poiché l'autorizzazione tutela principalmente il segreto istruttorio.
D.P.R. 30 settembre 1973, n. 600, art. 33, comma 3
La mancata autorizzazione giudiziaria all'utilizzo degli atti acquisiti nell'attività di polizia giudiziaria non determina, di per sé, l'invalidità dell'accertamento né l'inefficacia probatoria dei dati trasmessi.
Regolamento (CE) n. 1767 del 1982
Il certificato IMA 1 deve attestare che non sono né saranno concessi sconti, premi o altre riduzioni tali da determinare un valore inferiore al minimo fissato all'importazione.
La presentazione di un certificato IMA 1 conforme alle condizioni regolamentari è requisito per ottenere il trattamento preferenziale. Sconti o premi post-vendita che riducano retroattivamente il prezzo sotto la soglia fanno perdere il beneficio.
Regolamento (CE) n. 1600 del 1995
Ha modificato la disciplina applicabile al regime d'importazione e ai contingenti tariffari nel settore lattiero-caseario, mantenendo il requisito sostanziale relativo al prezzo minimo e all'assenza di riduzioni incompatibili con il certificato IMA 1.
Regolamento (CE) n. 2913 del 1992, art. 29
Il valore rilevante in dogana è collegato al valore di transazione effettivo, determinato considerando il prezzo realmente rimasto a carico dell'acquirente, anche al netto di sconti o abbuoni riconosciuti successivamente.
Regolamento (CE) n. 2913 del 1992, artt. 220 e 239
Le disposizioni sulla contabilizzazione a posteriori e sullo sgravio o rimborso dei dazi non impediscono il recupero quando il beneficio preferenziale è stato ottenuto sulla base di dichiarazioni non corrispondenti al prezzo effettivo. La buona fede non è sufficiente a conservare il beneficio se il mancato rispetto della soglia è oggettivamente accertato.
Art. 2697 c.c.
La prova degli elementi posti a fondamento della rettifica può essere fornita anche mediante presunzioni e attraverso l'analisi coordinata di fatture, documentazione contabile, bolle doganali, certificati d'importazione e documentazione bancaria.
Massime di principio
- Nei regimi doganali preferenziali basati su un prezzo minimo, il prezzo effettivo finale è determinante: sconti, premi o abbuoni riconosciuti dopo lo sdoganamento possono far perdere il beneficio anche se non esisteva un accordo scritto o preventivo.
- Il certificato o la dichiarazione presentata in dogana deve rimanere sostanzialmente veritiero anche alla luce degli eventi successivi; una riduzione retroattiva del prezzo può rendere originariamente non spettante l'agevolazione.
- La buona fede dell'importatore non esclude automaticamente il recupero dei dazi quando la normativa collega il beneficio a condizioni oggettive di prezzo e tali condizioni risultano non rispettate.
- Gli atti e le prove raccolti in un procedimento penale possono essere utilizzati nel procedimento tributario, anche se il procedimento penale si conclude senza condanna o senza contestazione dei reati, purché siano valutati autonomamente dall'autorità tributaria.
- Un avviso di accertamento motivato per relationem è generalmente valido se richiama verbali o documenti già conosciuti, consegnati o facilmente accessibili al contribuente.
- Nel ricorso per cassazione è necessario indicare con precisione la norma violata, il vizio denunciato e il passaggio della sentenza censurato; motivi generici o privi di specifica critica possono essere dichiarati inammissibili.
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