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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24377/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il porto, fuori dall'abitazione e senza giustificato motivo, di un coltello pieghevole rinvenuto nella tasca dei pantaloni a seguito di perquisizione personale. In sede di merito erano stati esclusi sia il giustificato motivo del possesso dell'arma bianca sia l'ipotesi di lieve entità del fatto; erano inoltre state negate le attenuanti generiche e la non menzione. Nel ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte rileva che le censure non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e mirano, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione del materiale processuale. Il ricorrente invocava anche la prescrizione del reato, ma la Corte esclude che essa fosse maturata prima della sentenza impugnata, richiamando la disciplina più favorevole applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, ossia quella dell'art. 159, comma 2, c.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017, con sospensioni massime in appello e in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato e non specificamente confrontato con la motivazione della Corte di appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La Corte ha inoltre chiarito che la prescrizione non era maturata, poiché per il periodo di commissione del fatto trova applicazione il regime introdotto dalla legge n. 103 del 2017, più favorevole rispetto alle riforme successive.

Norme richiamate

  • art. 4 l. 110/1975

    La norma incriminatrice punisce il porto fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, di arma o oggetti atti ad offendere; la Corte conferma che la disponibilità del coltello nella tasca dei pantaloni integra una situazione di pronta utilizzabilità e che non ricorrono giustificato motivo né lieve entità.

  • art. 159, comma 2, c.p.

    art. 159, comma secondo, cod. pen.

    Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, si applica il regime prescrizionale introdotto dalla legge n. 103 del 2017, con due sospensioni massime di un anno e mezzo ciascuna per i giudizi di appello e di cassazione, ritenuto più favorevole delle discipline successive.

  • legge n. 103 del 2017

    È indicata come disciplina più favorevole in materia di prescrizione per i fatti commessi nel periodo 3 agosto 2017-31 dicembre 2019, rispetto alle riforme del 2019 e del 2021.

  • legge n. 3 del 2019

    Richiamata solo per evidenziare che introduce una disciplina della prescrizione più sfavorevole rispetto alla riforma del 2017.

  • legge n. 134 del 2021

    Richiamata solo per evidenziare che la disciplina della prescrizione da essa introdotta è più sfavorevole rispetto alla riforma del 2017.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, in assenza di causa non colposa dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la mera deduzione formale di violazione di legge o vizio di motivazione non è sufficiente se le doglianze non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità.
  • In tema di porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere, il giudice di merito può escludere il giustificato motivo e la lieve entità del fatto valorizzando dimensioni dell'oggetto, modalità concrete del porto e pronta disponibilità dell'arma per un eventuale uso.
  • Il giudizio sulla lieve entità può essere negativamente inciso anche da elementi attinenti alla personalità dell'imputato, quando la valutazione complessiva del fatto lo consenta.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche e della non menzione è legittima se sorretta da motivazione razionale, incentrata sull'assenza di elementi positivi e sull'utilità rieducativa delle conseguenze accessorie della condanna.
  • In materia di prescrizione, per i reati commessi nel periodo 3 agosto 2017-31 dicembre 2019, la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica come regime più favorevole rispetto alle riforme successive, con riferimento alla sospensione del termine nei gradi di appello e cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato anche al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati stradali
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

Testo integrale

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