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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38464/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma dell'ordinanza che aveva applicato la misura cautelare (arresti domiciliari) per tentato omicidio e porto/ detenzione illegale di armi. Più specificamente: (1) omissione o incompleta trasmissione al Tribunale del riesame del file audio-video prodotto come prova e violazione del diritto di difesa; (2) mancata applicazione delle disposizioni di documentazione (art. 357, comma 3-bis c.p.p.) per le sommarie informazioni testimoniali delle persone offese, con doglianza di nullità delle s.i.t.; (3) vizio di motivazione per mancata considerazione di possibili motivi di astio e contraddittorietà delle dichiarazioni delle persone offese; (4) omissione di accertamenti tecnici (esame STUB e sequestro dei capi di abbigliamento) e mancata valutazione della loro rilevanza; (5) violazione del divieto di reformatio in peius e vizio di motivazione relativamente alla misura applicata (riferimento erroneo alla custodia in carcere anziché agli arresti domiciliari) e mancata verifica dell'attualità delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che: (1) la trasmissione del materiale video al riesame era difettosa ma non totalmente omessa; il PM non è sempre obbligato a trasmettere i supporti informatici se gli esiti sono annotati nella documentazione di PG e il Tribunale ha logicamente valutato la rilevanza del video, che peraltro era girato da distanza tale da non permettere identificazioni precise; (2) la mancata fonoregistrazione delle s.i.t. prevista dal d.lgs. n.150/2022 non produce automaticamente nullità o inutilizzabilità delle dichiarazioni: mancando sanzione espressa, il giudice deve fornire motivazione rafforzata, che qui è stata fornita; (3) le discrepanze tra le dichiarazioni delle persone offese non incidono sulla credibilità complessiva, allorché vi siano plurime deposizioni concordanti e riscontri oggettivi (ferimento di Florindi, proiettili rinvenuti, dichiarazioni del vicino Ianotaro, riscontri sui percorsi delle autovetture); (4) l'assenza di esami stub o di sequestro degli indumenti non è decisiva alla luce del solido compendio indiziario raccolto; (5) l'errata indicazione nella motivazione della misura originaria (custodia in carcere) è un mero errore materiale: la misura effettiva confermata resta gli arresti domiciliari e il ricorrente dovrà essere posto agli arresti domiciliari come già disposto dal G.I.P. Infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame; la Corte ha ricordato che il PM non è sempre obbligato a trasmettere i supporti informatici quando gli esiti siano adeguatamente annotati nella relazione di polizia giudiziaria, e che una trasmissione difettosa non equivale automaticamente a perdita di efficacia della misura se il giudice del riesame valuta e sollecita integrazioni se rilevanti.

  • art. 357, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Prevede modalità di documentazione (fonoregistrazione/fotografica) per sommarie informazioni di persona offesa in casi previsti; la Corte ha ritenuto che la mancata fonoregistrazione non comporti automaticamente nullità delle dichiarazioni in mancanza di una sanzione espressa, ma imponga al giudice motivazione rafforzata sull'attendibilità.

  • art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.

    Riferimento alle persone offese di reati di particolare impatto sociale; applicazione collegata alla disciplina delle s.i.t. e alla necessità di particolare cautela nella raccolta e nella valutazione delle loro dichiarazioni.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha introdotto obblighi di documentazione delle s.i.t.; la Corte ha chiarito che la sua violazione non determina automaticamente nullità degli atti se la norma non prevede espressamente la sanzione dell'inutilizzabilità.

  • art. 181, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma sulla nullità processuali; la Corte ha escluso che la mancata forma di documentazione prevista determini una nullità generale ove non sia prevista sanzione automatica.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese nel giudizio di legittimità; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La mancata o incompleta trasmissione di supporti audiovisivi al giudice del riesame non determina automaticamente la nullità della decisione: il giudice deve valutare la rilevanza del materiale, chiedere integrazioni se necessarie e può ritenere sufficienti le annotazioni di polizia giudiziaria se il video non è determinante.
  • La violazione formale delle modalità di documentazione delle sommarie informazioni (es. mancata fonoregistrazione introdotta dal d.lgs. n.150/2022) non provoca automaticamente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni in assenza di sanzione espressa; tuttavia il giudice deve fornire una motivazione rafforzata sulla credibilità delle dichiarazioni.
  • Contraddizioni o lacune nelle dichiarazioni delle persone offese non escludono la loro attendibilità quando esistano riscontri oggettivi e deposizioni plurime concordanti: il giudice valuta il quadro probatorio complessivo e non solo singoli elementi contraddittori.
  • L'assenza di accertamenti tecnici immediati (esame STUB, sequestro di indumenti) può essere rilevante ma non necessariamente decisiva se il compendio indiziario complessivo risulta solido; tuttavia tali omissioni possono essere rilevate e sfruttate dalla difesa nel merito per mettere in discussione specifici elementi probatori.
  • Errori materiali di citazione della misura (es. indicazione di custodia in carcere anziché arresti domiciliari) sono sanabili come mere inesattezze nella motivazione e non determinano automaticamente la revoca o modifica della misura effettivamente disposta dal primo giudice.
  • In sede di impugnazione cautelare la difesa deve dimostrare specifici vizi di logicità e di prova: la Corte tende a confermare misure quando esiste un compendio indiziario consistente (feriti, reperti balistici, riscontri testimoniali e investigativi).

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