Cassazione Penale, Ordinanza n. 24481/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma, con conferma della condanna per ricettazione e del diniego della sospensione condizionale della pena.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per ricettazione. Con il primo motivo ha lamentato la mancata riqualificazione della fattispecie in particolare tenuità ex art. 648, comma 4, c.p.; la Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico perché sostanzialmente riproduceva argomentazioni già dedotte in appello e già disattese dal giudice del gravame, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata. Con il secondo motivo ha censurato il diniego della sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, poiché il beneficio risultava già stato concesso in precedenza e, sommando la pena inflitta nel presente procedimento a quelle derivanti da precedenti condanne, erano stati superati i limiti di concedibilità previsti dall'art. 160 c.p.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La richiesta di riqualificazione nella particolare tenuità del fatto ex comma 4 è stata ritenuta non specificamente dedotta in cassazione, perché fondata su ragioni già esaminate e respinte nel giudizio di merito.
art. 160 c.p.
Il beneficio della sospensione condizionale non era più concedibile perché risultavano superati i limiti di legge, essendo la pena del procedimento sommata a quelle di precedenti condanne, e il beneficio era già stato in precedenza concesso.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è generico e si limita a riproporre questioni già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza contro il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto deve essere specifica e ancorata a critiche mirate alla motivazione di merito; non basta reiterare le medesime argomentazioni già respinte.
- La sospensione condizionale della pena non può essere concessa quando risultano superati i limiti legali di concedibilità, tenuto conto anche di precedenti condanne e del fatto che il beneficio sia già stato fruito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
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