Cassazione Penale, Sentenza n. 30947/2024 del 29/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della decisione della Corte d'appello di Trieste del 25/09/2023 che aveva dichiarato integrate e compensate tra le parti le spese del procedimento di merito e del giudizio di legittimità. Campaldini ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge (art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.), sostenendo che la compensazione delle spese del primo giudizio d'appello era ingiustificata, fondata su circostanze estranee al perimetro della controversia (comportamento processuale e iter giudiziario di Lorenzon) e che egli non poteva esserne ritenuto responsabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla compensazione delle spese relative al primo giudizio di appello e ha rinviato gli atti ad altra Sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo esame su quel punto. Ha invece rigettato il resto del ricorso, confermando la compensazione delle spese relativa ai gradi successivi (giudizio di legittimità e giudizio di rinvio) che era stata motivata con ragioni diverse e non censurate.
Norme richiamate
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso eccepisce vizio di motivazione ai sensi di questa disposizione, contestando la carenza/inadeguatezza della motivazione sulla compensazione delle spese.
art. 542 cod. proc. pen.
Disciplina della rifusione delle spese processuali a favore dell'imputato assolto quando la querela sia manifestamente infondata o esercitata con colpa; la Corte rileva che l'applicazione richiede individuazione di profili di colpa nel querelante.
art. 427 cod. proc. pen.
Rilevato insieme all'art. 542 come riferimento ai presupposti per l'imputazione di responsabilità per la querela; la Corte ha richiamato la giurisprudenza su quando poter addebitare le spese al querelante.
art. 541 comma 2 cod. proc. pen.
Consente la compensazione delle spese tra parti private per "giustificati motivi"; la Corte precisa che tale compensazione richiede situazioni peculiari, specifiche e concretamente riconducibili alla controversia.
art. 92 cod. proc. civ. (richiamato)
Richiamato per il principio, elaborato dalla giurisprudenza, che la compensazione delle spese deve essere subordinata a gravi ed eccezionali ragioni effettivamente collegate alla controversia, così da limitare l'uso della compensazione ordinaria.
Sentenza Corte Costituzionale n. 77/2018 (richiamata)
Richiamata per l'interpretazione della materia delle spese processuali e della necessità di ragioni gravi ed effettive per la compensazione.
Massime di principio
- La compensazione delle spese processuali tra parti private è eccezionale: il giudice deve indicare motivi specifici, gravi ed effettivamente collegati alla controversia per giustificarla.
- Non è sufficiente richiamare la buona fede della parte o le alterne vicende processuali; la motivazione deve spiegare in che modo circostanze particolari giustificano la compensazione.
- Non possono essere valorizzate ai fini della compensazione circostanze estranee al perimetro della controversia già definito da pronunce passate; il giudice deve attenersi agli aspetti rilevanti per la questione decisa.
- Se una Corte d'appello omette di pronunciarsi sulle spese, tale omissione può influire sulla regolazione delle spese nei gradi successivi e può giustificare, per gli stessi gradi successivi, una compensazione fondata su quella omissione.
- La Corte di Cassazione può annullare parzialmente la decisione sulle spese e rinviare per un nuovo esame quando la motivazione della compensazione risulti inesistente o manifestamente insufficiente.
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