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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29083/2025 del 04/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

A seguito di verifica fiscale svolta per gli anni 2010-2013, l’Amministrazione finanziaria notificava quattro avvisi di accertamento per IRES e IRAP, contestando alla società italiana, che acquistava dalla controllante svizzera gioielli e orologi da rivendere in Italia, l’erronea determinazione dei prezzi infragruppo rispetto al valore normale ex art. 110, comma 7, TUIR. L’Ufficio aveva applicato il metodo TNMM, con indice ROS, ritenendolo il più affidabile nella fattispecie e valorizzando comparabili individuati in sede di verifica. La società impugnava gli atti; la CTP accoglieva il ricorso, ritenendo il TNMM residuale e osservando che l’analisi dell’Ufficio si era concentrata sulla redditività complessiva e non sul valore normale dei prezzi di acquisto. La CTR rigettava l’appello dell’Ufficio, reputando che l’uso del TNMM con ROS alterasse i risultati perché includeva costi di locazione elevati e fosse incoerente con la circolare ministeriale n. 32 del 1980 e con le linee guida OCSE. In cassazione l’Agenzia deduceva: (1) nullità della motivazione per contraddittorietà/apparenza, sostenendo che la CTR aveva travisato le difese dell’Ufficio sui costi di locazione; (2) violazione dell’art. 110, comma 7, TUIR e dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR escluso la plausibile giustificazione del TNMM con ROS; (3) ulteriore violazione delle stesse norme, oltre agli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere ritenuto il metodo non coerente con la disciplina OCSE e con la prassi ministeriale, nonostante fosse stato adottato anche dalla contribuente dal 2012.

La decisione

La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo che il denunciato vizio motivazionale non emerga dal solo testo della sentenza ma richieda un confronto con altri atti processuali, non consentito nel paradigma dell’anomalia motivazionale dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Accoglie invece il secondo e il terzo motivo, affermando che, in materia di transfer pricing, le raccomandazioni OCSE non occupano una posizione gerarchicamente sovraordinata ma costituiscono norme tecniche e modelli operativi; la scelta del metodo va compiuta in funzione della fattispecie concreta e la motivazione sulla selezione del criterio di calcolo è censurabile in cassazione per violazione di legge quando il giudice di merito disapplichi il modello più aderente al caso. Nel caso concreto la CTR avrebbe errato nell’escludere il TNMM con indice ROS sulla base di una pretesa incoerenza con fonti e linee guida, senza considerare che la struttura del gruppo era quella di un centro produttivo unico estero e di una società italiana di distribuzione a basso rischio; in tale contesto il TNMM è ritenuto più aderente del CUP perché il margine di redditività è indicatore più significativo del prezzo. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 110, comma 7, T.U.I.R.

    "i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato... sono valutati in base al valore normale"

    Disciplina il transfer pricing e impone la valutazione a valore normale dei componenti di reddito derivanti da operazioni infragruppo con non residenti; la Corte ribadisce che la scelta del metodo di determinazione deve essere aderente alla fattispecie concreta.

  • art. 9, comma 3, T.U.I.R.

    "per valore normale... si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato... in condizioni di libera concorrenza"

    Definisce il valore normale come prezzo mediamente praticato in libera concorrenza, con riferimento al tempo e luogo dell’operazione o a quelli più prossimi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per affermare il riparto dell’onere della prova nei giudizi su transfer pricing: l’Amministrazione deve provare l’esistenza di transazioni infragruppo a prezzo apparentemente inferiore al normale, mentre il contribuente deve dimostrare la congruità al valore di mercato.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Evocato dal ricorrente per censurare la motivazione della sentenza di merito; la Corte esclude il vizio di motivazione apparente perché non desumibile dal solo testo della decisione.

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in combinato con altre norme processuali per sostenere la nullità della sentenza per vizio motivazionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato a sostegno della dedotta nullità della motivazione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992

    Richiamato per sostenere l’insufficienza/nullità della motivazione della pronuncia tributaria.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Usato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Parametro del ricorso per cassazione per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametrizza le censure di violazione e falsa applicazione di legge mosse contro la sentenza di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo insieme all’art. 116 c.p.c. per censurare la valutazione probatoria del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla valutazione delle prove da parte della CTR.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per affermare l’interpretazione secondo i canoni ermeneutici delle norme processuali e sostanziali.

  • art. 54 D.L. 83/2012

    Citate le modifiche che hanno ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato sulla motivazione.

  • art. 59, comma 1, D.L. 50/2017

    Richiamato per segnalare la modifica dell’art. 110, comma 7, TUIR con espressa valorizzazione del principio di libera concorrenza.

  • D.M. 14 maggio 2018

    Richiamato come fonte attuativa interna che individua i metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento conformi al principio di libera concorrenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la motivazione è censurabile come vizio radicale solo quando risulti dal testo della sentenza una vera anomalia costituzionalmente rilevante; non sono più deducibili mere insufficienze o contraddittorietà valutabili solo mediante il confronto con gli atti di causa.
  • In materia di transfer pricing, l’art. 110, comma 7, TUIR non configura una disciplina antielusiva in senso stretto, ma un meccanismo di rettifica volto a riportare le transazioni infragruppo al valore di libera concorrenza.
  • L’Amministrazione finanziaria deve provare l’esistenza di operazioni infragruppo concluse a valori apparentemente inferiori al normale; grava invece sul contribuente dimostrare che i corrispettivi praticati siano conformi al mercato.
  • Le raccomandazioni OCSE non hanno valore gerarchicamente sovraordinato rispetto alla legge interna: esse operano come norme tecniche e strumenti applicativi, da selezionare in base alla maggiore aderenza alla fattispecie concreta.
  • Fra i metodi OCSE di determinazione dei prezzi di trasferimento non esiste una gerarchia astratta assoluta: il giudice o l’interprete deve individuare il metodo più appropriato in rapporto alla struttura dell’operazione, all’analisi funzionale e alla disponibilità di comparabili affidabili.
  • Il metodo TNMM è particolarmente adatto quando la tested party svolge funzioni più semplici e a rischio limitato, perché il margine netto è spesso più significativo del prezzo in sé per misurare la congruità della remunerazione infragruppo.
  • In presenza di una struttura con centro produttivo unico estero e società distributiva a basso rischio, il TNMM può risultare più aderente del confronto di prezzo tradizionale, purché l’indicatore scelto sia coerente con le funzioni svolte e con i dati comparabili disponibili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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