Parere n. 1307/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Paolella Andrea contro il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Provincie di Pisa e Pistoia, e il Comune di Firenze per l’annullamento della delibera della Soprintendenza n. 43/2019 di autorizzazione condizionata alla concessione ex articolo 16, comma 2 bis, D.Lgs. n. 42/2004.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione parziale della delibera della Soprintendenza n. 43/2019, recante autorizzazione condizionata alla concessione di un bene culturale sito in piazza San Lorenzo n. 21r, Firenze.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha contestato, nell’ambito dell’autorizzazione ex articolo 106, comma 2-bis, del d.lgs. n. 42/2004, due condizioni apposte dalla Soprintendenza alla concessione comunale dell’immobile: il divieto di cessione e sub-concessione del titolo di godimento del bene e il divieto di esporre merci all’esterno del locale commerciale. Nelle more del procedimento, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso straordinario, rappresentando che atti successivi dell’amministrazione avevano determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Il parere
La Sezione ha rilevato che la rinuncia al ricorso è stata ritualmente notificata al Ministero della Cultura, alla Soprintendenza e al Comune di Firenze e che il contraddittorio risultava assicurato, essendo stati trasmessi al ricorrente la relazione istruttoria e i relativi allegati. Richiamando il principio dispositivo applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la Sezione ha ritenuto di dover dichiarare estinto il ricorso per rinuncia, senza esaminare nel merito le contestate condizioni della concessione.
Osservazioni
Rinuncia al ricorso
La rinuncia ritualmente notificata e la sopravvenuta carenza di interesse impongono, in applicazione del principio dispositivo, la dichiarazione di estinzione del ricorso straordinario.
Contraddittorio procedimentale
Il contraddittorio deve ritenersi assicurato quando la relazione istruttoria e i relativi allegati sono trasmessi anche al ricorrente.
Norme richiamate
art. 106, comma 2-bis, d.lgs. n. 42/2004
La disposizione è richiamata quale base dell’autorizzazione con prescrizioni rilasciata dalla Soprintendenza al Comune di Firenze per la concessione del bene culturale.
Principio dispositivo applicabile al ricorso straordinario
Il principio dispositivo opera anche nel rimedio giustiziale del ricorso straordinario e consente di dichiarare estinto il procedimento in presenza di rinuncia.
Massime di principio
- Il principio dispositivo si applica anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; pertanto, una rinuncia ritualmente proposta determina l’estinzione del procedimento, ove il contraddittorio sia assicurato.
- La dichiarazione di estinzione per rinuncia è coerente con la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione derivante da atti successivi dell’amministrazione.
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, il contraddittorio risulta assicurato quando la relazione istruttoria e i relativi allegati siano trasmessi anche al ricorrente.
Estinzione del ricorso straordinario relativo alla concessione di un bene culturale
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un privato contro il Ministero della Cultura, la competente Soprintendenza e il Comune di Firenze. Il ricorso riguardava l’autorizzazione con prescrizioni alla concessione di un immobile qualificato come bene culturale, sito in piazza San Lorenzo n. 21r, a Firenze.
Oggetto dell’impugnazione
La Soprintendenza aveva autorizzato il Comune a concedere l’immobile ai sensi dell’articolo 106, comma 2-bis, del d.lgs. n. 42/2004. Il ricorrente aveva impugnato in parte qua due condizioni dell’autorizzazione:
- il divieto di cessione e sub-concessione del titolo di godimento del bene, previsto dalla condizione n. 3;
- il divieto di esporre merci all’esterno del locale commerciale, previsto dalla condizione n. 7.
Svolgimento del procedimento
Il Ministero della Cultura ha trasmesso al Consiglio di Stato la relazione istruttoria, il ricorso e la documentazione relativa al contenzioso. Nel corso del procedimento il ricorrente ha notificato alle amministrazioni interessate una dichiarazione di rinuncia al ricorso, motivata dal venir meno dell’interesse alla decisione in ragione di atti successivamente adottati dall’amministrazione.
Il Ministero ha quindi concluso per l’improcedibilità del gravame. La Sezione ha preliminarmente verificato la regolare instaurazione del contraddittorio, rilevando che la relazione istruttoria e i relativi allegati erano stati trasmessi anche al ricorrente.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario il principio dispositivo, già richiamato nel parere n. 754/2025. In presenza di una rinuncia ritualmente notificata e della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il procedimento non deve proseguire per l’esame dei motivi di merito.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario fosse dichiarato estinto per rinuncia. Non sono state esaminate nel merito la legittimità del divieto di cessione e sub-concessione né quella del divieto di esposizione delle merci all’esterno del locale.
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