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Ordinanza

Ordinanza n. 93/2026 - Palermo, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva: del decreto del Questore della Provincia di Agrigento, prot. n. 21 CAT. A. 12. /IMM.2025/SEZ. II del 10 ottobre 2025, notificato il 18/11/2025, di rigetto dell’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per attesa occupazione, n. 25AG000628, inoltrata il 21.03.2025 dall’odierno ricorrente;

Giustizia amministrativa202600082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Agrigento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia esecutiva. In sede cautelare ha dedotto, tra l'altro, il difetto di motivazione in relazione a una precedente contestazione penale ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, successivamente riqualificata con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 73, comma 5, del medesimo decreto.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini del riesame del diniego. Ha ravvisato un sufficiente fumus boni iuris, limitatamente al dedotto difetto di motivazione, rilevando che la contestazione penale originaria era stata riqualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e che dovevano trovare applicazione i principi della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2023. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora nelle conseguenze derivanti dal diniego di rinnovo del permesso di soggiorno. La Questura di Agrigento è stata ordinata a riesaminare il provvedimento entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, comunicando l'esito al ricorrente, al difensore e al TAR. La trattazione del merito è stata fissata per il 25 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite; sono state dichiarate irripetibili nei confronti della Prefettura non costituita.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base normativa della domanda cautelare.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Disposizione oggetto della contestazione penale originaria, successivamente riqualificata dal giudice penale.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Disposizione applicata nella sentenza penale irrevocabile per la riqualificazione del fatto, rilevante ai fini della motivazione del diniego di rinnovo.

  • sentenza Corte costituzionale n. 88 del 2023

    Principi richiamati dal TAR in relazione agli effetti della riqualificazione della contestazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il difetto di motivazione di un diniego di rinnovo del permesso di soggiorno può integrare il fumus boni iuris quando l'amministrazione fondi la decisione su una contestazione penale senza considerare che il fatto è stato definitivamente riqualificato dal giudice penale in una fattispecie diversa e meno grave.
  • Quando una precedente contestazione penale rilevante per il soggiorno sia stata riqualificata con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, l'amministrazione deve valutare tale riqualificazione e applicare i principi interpretativi pertinenti della Corte costituzionale; l'omessa considerazione può viziare la motivazione del diniego.
  • La tutela cautelare può essere accordata mediante ordine di riesame, anziché attraverso la sospensione meramente caducatoria dell'atto, quando il vizio ravvisato riguarda la motivazione e permane la necessità di una nuova valutazione amministrativa.
  • Le conseguenze derivanti dal diniego di rinnovo del permesso di soggiorno sono idonee a integrare il periculum in mora ai fini della tutela cautelare, secondo una valutazione sommaria propria della fase cautelare.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDifetto di motivazioneTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

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