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Sentenza

Sentenza n. 1498/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del decreto prot. nr. -OMISSIS- emesso il 4 ottobre 2024, con cui la Questura di Ragusa ha disposto il non accoglimento della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentato dal ricorrente in data 12 settembre 2023; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202402307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato fondato su una segnalazione di inammissibilità nel territorio Schengen

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Ragusa di non accoglimento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e carenza di motivazione. Il diniego era motivato dalla presenza di una segnalazione di inammissibilità nel territorio Schengen ai sensi degli artt. 24 e 25 del regolamento (UE) 2018/1861; il ricorrente ha sostenuto che il relativo provvedimento non gli sarebbe stato notificato e che ne ignorava l’esistenza. Il ricorso era stato inizialmente notificato direttamente al Ministero dell’interno, anziché alla competente Avvocatura distrettuale dello Stato, ma il TAR ha disposto la rinnovazione della notificazione, poi effettuata. L’Amministrazione ha dedotto che al ricorrente era stato notificato il preavviso di rigetto e che egli non aveva presentato, nei termini, documenti o memorie pertinenti. In via preliminare, il TAR ha dichiarato inammissibile la memoria di replica depositata dal ricorrente il 14 aprile 2026, perché tardiva rispetto al termine di venti giorni previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso ritenendolo manifestamente infondato. Ha applicato l’art. 103, comma 10, lettera b), del d.l. 34/2020, secondo cui non possono essere ammesse alla procedura di regolarizzazione le persone che risultino segnalate, anche sulla base di accordi o convenzioni internazionali vigenti per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. La segnalazione di inammissibilità nel territorio Schengen posta a fondamento del diniego è stata quindi ritenuta ostativa, senza che le censure di difetto di istruttoria, illogicità e carenza motivazionale potessero condurre all’annullamento dell’atto. È stata inoltre negata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poiché la manifesta infondatezza del ricorso impedisce l’ammissione ai sensi degli artt. 74, comma 2, e 122, d.P.R. 115/2002. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori. È stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Invocato dal ricorrente quale parametro per contestare il diniego di rilascio del permesso di soggiorno; il TAR non ha accolto la relativa censura.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Indicato dall’Amministrazione quale base della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

  • art. 103, comma 10, lett. b), d.l. 34/2020

    «…risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato…»

    La segnalazione dello straniero ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato impedisce l’ammissione alla procedura di regolarizzazione considerata dal giudizio e costituisce ragione ostativa al rilascio richiesto.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica è stato ritenuto violato, con conseguente inammissibilità della memoria depositata dal ricorrente il 14 aprile 2026.

  • art. 74, comma 2, d.P.R. 115/2002

    La manifesta infondatezza della pretesa impedisce l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 122 d.P.R. 115/2002

    Richiamato, insieme all’art. 74, comma 2, quale ulteriore fondamento del diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha giustificato l’ordine di oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

Massime di principio

  • La segnalazione di uno straniero, anche sulla base di accordi o convenzioni internazionali vigenti per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato costituisce causa ostativa all’ammissione alla procedura di regolarizzazione prevista dall’art. 103, comma 10, lettera b), del d.l. 34/2020.
  • Quando il diniego del permesso di soggiorno si fonda su una segnalazione di inammissibilità nel territorio Schengen riconducibile alla non ammissione nel territorio dello Stato, la presenza della segnalazione è sufficiente a sorreggere il rigetto della domanda, salvo specifiche contestazioni idonee a escluderne l’esistenza, l’efficacia o la rilevanza ostativa.
  • La memoria di replica depositata oltre il termine di venti giorni previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. è inammissibile e non può essere utilizzata per introdurre o sviluppare difese nel giudizio.
  • La manifesta infondatezza del ricorso impedisce l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt. 74, comma 2, e 122, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereDecadenza e tardività

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