Cassazione Penale, Sentenza n. 25865/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per guida in stato di ebbrezza. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il giudice di merito non avesse rilevato l'estinzione del reato per prescrizione, assumendo che il termine quinquennale fosse già decorso prima della decisione di secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla prescrizione. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite sull'ammissibilità del ricorso che deduce l'intervenuta prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, non dichiarata dal giudice di merito, e ha applicato la disciplina della sospensione del corso della prescrizione per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. Ha quindi verificato che il termine di prescrizione di cinque anni era decorso il 20 novembre 2024, cioè prima della sentenza d'appello, e ha escluso la possibilità di una pronuncia ex art. 129, comma 2, c.p.p. per insussistenza di evidenze immediatamente favorevoli all'imputato. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada
Norma incriminatrice del reato contestato, indicata come base della condanna confermata in appello.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso che deduce la prescrizione maturata prima della sentenza impugnata è qualificato come motivo consentito ai fini del ricorso per cassazione.
art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen.
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 continua ad applicarsi ai reati commessi nel periodo 3 agosto 2017-31 dicembre 2019.
art. 2, comma 1, lett. a), legge 27 novembre 2021, n. 134
La Corte richiama la riforma per precisare che non ha escluso, per i reati del periodo indicato, l'applicazione della disciplina previgente sulla sospensione della prescrizione.
art. 1, comma 11, legge 23 giugno 2017, n. 103
La sospensione decorre dal termine di deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado e cessa con la pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo, entro il limite massimo di un anno e sei mesi.
art. 544 cod. proc. pen.
È richiamato quale parametro per il termine di deposito della motivazione della sentenza di primo grado, rilevante ai fini della sospensione della prescrizione.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte esclude la possibilità di una pronuncia immediata di proscioglimento nel merito, non emergendo elementi evidenti che impongano una decisione favorevole diversa dalla declaratoria di estinzione.
Massime di principio
- È ammissibile il ricorso per cassazione che deduca, anche con un solo motivo, l'intervenuta prescrizione del reato maturata prima della sentenza impugnata e non rilevata dal giudice di merito.
- Per i reati commessi nel periodo 3 agosto 2017-31 dicembre 2019 continua ad applicarsi la disciplina della sospensione della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p., come modificata dalla legge n. 103 del 2017, nonostante l'intervento della riforma del 2021.
- Ai fini del computo della prescrizione, la sospensione decorre dal termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado e opera fino alla pronuncia del dispositivo del grado successivo, senza superare il limite massimo di un anno e sei mesi.
- Quando il termine prescrizionale è maturato prima della decisione impugnata e non ricorrono i presupposti per una decisione ex art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza per estinzione del reato.
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