Sentenza n. 1100/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, -della nota del 16.6.2025 prot. n.0026503/2025 del Responsabile del Servizio – Area 4 del Comune di Carovigno, recante il rigetto per improcedibilità dell’istanza di Autorizzazione Paesaggistica richiesta ai sensi dell’art.146 del D.lgs. n.42/2004 presentata il 25.11.2024 prot. Gen. N.41834 dalla Lealcama S.r.l. per la realizzazione di n.5 appartamenti per il soggiorno estivo (prat.266/2024 Reg. Paes) Comune di Carovigno località Specchiolla, di ogni altro atto presupposto, con-nesso e collegato e/o conseguenziale, tra cui, ove occorra, la nota 30.4.2025 sempre del Responsabile del Servizio dell’Area 4 recante il preavviso di rigetto ex art.10 bis L.241/90 dell’istanza di autorizzazione paesaggistica richiesta ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. n.42/2004 dalla società ricorrente; nonché per l’annullamento e la disapplicazione, ove occorra, -della scheda PAE0010 nella parte in cui riporta le prescrizioni per i “territori costieri” sia nella parte in cui riporta prescrizioni per le “aree di notevole interesse pubblico”; -di ogni altro elaborata del PPTR, limitatamente alla parte che assoggetta l’area della ricorrente al regime di inedificabilità assoluta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di cinque appartamenti destinati al soggiorno estivo, connesso a un preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego comunale dell'autorizzazione paesaggistica richiesta ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 per la realizzazione di cinque appartamenti in località Specchiolla. Il lotto era ricompreso nella fascia costiera di 300 metri tutelata dall'art. 142, comma 1, lett. a), del d.lgs. 42/2004, ma la ricorrente ha sostenuto che, alla data del 6 settembre 1985, l'area fosse già classificata come zona territoriale omogenea B e quindi rientrasse nell'esclusione prevista dall'art. 142, comma 2. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 142, 146 e 148 del d.lgs. 42/2004, l'erronea applicazione delle NTA del PPTR e della scheda PAE0010, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, correttezza istruttoria e motivazione. In particolare, ha contestato che il Comune avesse fondato il diniego sulla sovrapposizione tra il vincolo relativo ai territori costieri e quello derivante dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico, senza esaminare concretamente il progetto, il contesto urbanizzato, il piano di lottizzazione e la circostanza che il lotto fosse l'unico ancora inedificato. È stata altresì dedotta la mancata acquisizione del parere obbligatorio della Commissione locale per il paesaggio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto applicabile l'esclusione prevista dall'art. 142, comma 2, del d.lgs. 42/2004 con riferimento al vincolo dei territori costieri, poiché il lotto risultava incluso in una zona B dello strumento urbanistico comunale già alla data del 6 settembre 1985. Il Comune non ha smentito tale circostanza, limitandosi a sostenere che l'esclusione operasse soltanto per il vincolo ex lege di cui all'art. 142 e non anche per il distinto vincolo ex art. 136; il giudice ha però accolto la censura relativa all'erronea applicazione della disciplina del vincolo costiero. Il TAR ha inoltre rilevato un autonomo difetto di istruttoria e motivazione: in presenza di una sovrapposizione di vincoli paesaggistici, l'amministrazione deve indicare specificamente i profili di contrasto del progetto con i valori paesaggistici tutelati. Il diniego si limitava invece a richiamare i vincoli e la normativa, senza spiegare perché il progetto fosse incompatibile con i valori paesaggistici, né valutare le caratteristiche concrete del lotto, l'edificato circostante e la situazione dei luoghi. La nota della Soprintendenza del 2018 non è stata ritenuta idonea a integrare la motivazione, perché priva di statuizioni specifiche e non riferita al procedimento concreto. Il giudice ha infine rilevato che non risultava coinvolta la Commissione locale per il paesaggio, il cui parere è obbligatorio, sebbene non vincolante, ai sensi dell'art. 148 del d.lgs. 42/2004. Le censure residue sono state assorbite e le spese sono state compensate per la particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. 42/2004
Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.
La disposizione assoggetta a tutela paesaggistica ex lege i territori costieri compresi nella fascia di 300 metri dalla battigia.
art. 142, comma 2, d.lgs. 42/2004
La norma di cui al primo comma non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B.
L'esclusione dalla tutela paesaggistica ex lege dei territori costieri opera quando l'area era già delimitata come zona omogenea A o B alla data del 6 settembre 1985. Nel caso esaminato il giudice ha ritenuto provata l'inclusione del lotto nella zona B.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Disciplina il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il cui diniego deve fondarsi su una concreta valutazione della compatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici tutelati.
art. 148 d.lgs. 42/2004
Il parere della Commissione locale per il paesaggio è obbligatorio, sebbene non vincolante; la sua mancata acquisizione vizia il procedimento autorizzatorio.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego di autorizzazione paesaggistica deve essere adeguatamente motivato, indicando le ragioni concrete dell'incompatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici.
art. 10-bis l. 241/1990
Disciplina il preavviso di rigetto, richiamato nel procedimento, senza costituire il fondamento decisivo dell'annullamento.
art. 136 d.lgs. 42/2004
Riguarda il vincolo paesaggistico derivante dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico, distinto dal vincolo ex lege relativo ai territori costieri.
Massime di principio
- L'esclusione prevista dall'art. 142, comma 2, del d.lgs. 42/2004 si applica al vincolo paesaggistico ex lege relativo ai territori costieri quando l'area, alla data del 6 settembre 1985, era già delimitata dagli strumenti urbanistici come zona territoriale omogenea A o B.
- In presenza di una pluralità o sovrapposizione di vincoli paesaggistici, il diniego di autorizzazione paesaggistica deve indicare concretamente i profili di contrasto del progetto con ciascuno dei valori paesaggistici tutelati; il mero richiamo ai vincoli e alle relative norme non è sufficiente.
- La valutazione di compatibilità paesaggistica deve considerare le caratteristiche concrete dell'intervento e del contesto, inclusi lo stato dei luoghi, l'edificato circostante, la pianificazione attuativa e le peculiarità del lotto interessato.
- Una nota generale della Soprintendenza, priva di statuizioni specifiche e non riferita al procedimento concreto, non può sostituire la motivazione dell'amministrazione procedente né sorreggere autonomamente il diniego di autorizzazione paesaggistica.
- Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica il parere della Commissione locale per il paesaggio è obbligatorio, ancorché non vincolante; la sua mancata acquisizione determina un vizio procedimentale.
- L'esistenza di un vincolo paesaggistico non comporta automaticamente l'incompatibilità di ogni intervento edilizio: l'amministrazione deve svolgere una valutazione concreta, istruita e motivata della compatibilità del progetto con i valori paesaggistici tutelati.
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