Cassazione Civile, Ordinanza n. 14761/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (genitore)
La controversia
Il Tribunale per i minorenni, pronunciando su un ricorso ex artt. 330 e 333 c.c., ha sospeso la responsabilità genitoriale della madre, disposto il collocamento dei minori in una casa famiglia, il loro affidamento ai servizi sociali, il divieto di prelievo salvo autorizzazione del Tribunale e il divieto di contatti con i genitori. La Corte d'Appello, investita del reclamo, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione ritenendo il provvedimento di primo grado provvisorio e meramente incidentale, poiché il Tribunale aveva contestualmente delegato un componente a svolgere ulteriore istruttoria. La madre ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 330, 333 c.c. e 739 c.p.c., per avere la Corte territoriale qualificato come interinale un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale che, invece, sarebbe non revocabile o modificabile se non per fatti sopravvenuti; 2) violazione degli artt. 30 e 31 Cost. e degli artt. 3, 8 e 9 della Convenzione di New York, per essere stato adottato un provvedimento decisorio e definitivo inaudita altera parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la declaratoria di inammissibilità del reclamo pronunciata dalla Corte d'Appello, osservando che il decreto del Tribunale per i minorenni aveva contenuto immediatamente ablativo e gravemente limitativo della responsabilità genitoriale, non era espressamente temporaneo né assoggettato a un termine finale, e poteva essere modificato solo in presenza di sopravvenienze fattuali. Ne è derivata la sua piena reclamabilità ex art. 739 c.p.c. e, conseguentemente, l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'Appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di L'Aquila, in diversa composizione, perché esamini nel merito il reclamo.
Norme richiamate
art. 330 c.c.
Individua i provvedimenti de potestate ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, aventi attitudine al giudicato rebus sic stantibus e quindi reclamabili quando non provvisori o urgenti.
art. 333 c.c.
Regola i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale; il decreto che incide in modo stabile sui poteri genitoriali è suscettibile di reclamo e di ricorso per cassazione nei limiti dell'art. 111, comma 7, Cost.
art. 336 c.c.
Richiamato nel passaggio giurisprudenziale sulla disciplina dei provvedimenti minorili de potestate e sulla loro impugnabilità.
art. 739 c.p.c.
Il decreto del Tribunale per i minorenni adottato in materia di responsabilità genitoriale è reclamabile alla Corte d'Appello.
art. 111, comma 7, Cost.
Consente il ricorso per cassazione contro i provvedimenti della Corte d'Appello aventi carattere decisorio e definitivo, anche se pronunciati in sede di reclamo su provvedimenti de potestate.
art. 30 Cost.
Richiamato a tutela della responsabilità genitoriale e dei diritti-doveri dei genitori.
art. 31 Cost.
Richiamato a tutela dei minori e della protezione della famiglia e dell'infanzia.
art. 3 Convenzione di New York
Richiamato in relazione al superiore interesse del minore.
art. 8 Convenzione di New York
Richiamato in relazione alla protezione della vita familiare del minore.
art. 9 Convenzione di New York
Richiamato in relazione alla separazione del minore dai genitori e alle garanzie connesse.
Massime di principio
- I provvedimenti de potestate emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. hanno natura decisoria e possono acquistare efficacia di giudicato rebus sic stantibus, perché modificabili solo al sopravvenire di fatti nuovi.
- Un decreto del Tribunale per i minorenni che incida immediatamente e in modo sostanziale sull'esercizio della responsabilità genitoriale, senza un'espressa temporaneità o un termine finale, non può essere considerato meramente interinale solo perché il procedimento prosegue per ulteriori approfondimenti istruttori.
- Se il provvedimento di primo grado in materia minorile è reclamabile ex art. 739 c.p.c. ed è stato deciso dalla Corte d'Appello in sede di reclamo, il relativo decreto è impugnabile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. quando abbia carattere decisorio e definitivo.
- Ai fini dell'ammissibilità del reclamo e delle impugnazioni successive, conta la sostanza degli effetti del decreto sulla responsabilità genitoriale, non la qualificazione formale di "non definitivo" o la mera prosecuzione dell'istruttoria.
- L'adozione di misure ablative della responsabilità genitoriale a contraddittorio differito non ne esclude la decisorietà, se tali misure producono effetti immediati e tendenzialmente stabili.
- rami
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