Cassazione Civile, Ordinanza n. 21656/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un ente locale aveva notificato due avvisi di accertamento ICI per l’anno 2009, ritenendo omessa la denuncia e il versamento dell’imposta con riferimento a una pluralità di terreni catastalmente individuati. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi e la CTP aveva accolto il ricorso. In appello l’ente aveva contestato, da un lato, la motivazione della decisione di primo grado e, dall’altro, la ricorrenza dei presupposti impositivi e la correttezza delle sanzioni. La CTR aveva confermato l’annullamento degli avvisi, ritenendo che alcuni terreni fossero stati effettivamente spossessati per la realizzazione di una sede stradale e che gli altri fossero gravati da vincoli di inedificabilità assoluta (ambientali, paesaggistici, idrogeologici e specifici vincoli di fascia di rispetto e destinazione a verde). Nel ricorso per cassazione l’ente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 504/1992 per avere la CTR escluso il requisito del possesso nonostante la proprietà non fosse mai stata trasferita all’ANAS; 2) violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 504/1992 per avere la CTR erroneamente negato la natura edificabile delle aree, che secondo il ricorrente restavano imponibili anche se destinate ad attrezzature di interesse generale o a standard urbanistici e anche in presenza di meccanismi perequativi; 3) violazione dell’art. 10, comma 4, d.lgs. 504/1992 per l’esclusione dell’obbligo di denuncia ICI.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la CTR aveva accertato in fatto la sussistenza di vincoli urbanistici e ambientali sovraordinati, qualificati come idonei a determinare l’assoluta inedificabilità dei terreni; tale accertamento di merito non era sindacabile in cassazione e rendeva corretta l’esclusione dell’ICI. I primi e terzi motivi sono stati dichiarati assorbiti, poiché una volta escluso il presupposto impositivo per inedificabilità assoluta non era necessario scrutinare ulteriormente il tema del possesso o dell’obbligo di denuncia. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1
La nozione di area edificabile è esclusa quando il giudice di merito accerti la presenza di vincoli assoluti che rendano il terreno inedificabile; in tal caso viene meno il presupposto impositivo ICI.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2
La disciplina dell’imposizione ICI sui terreni edificabili non si applica ai suoli che, per effetto di vincoli sovraordinati, risultino assolutamente inedificabili.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10, comma 4
La questione dell’obbligo di denuncia ICI resta assorbita quando sia già escluso il presupposto d’imposta per inedificabilità assoluta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
I motivi sono stati formalmente dedotti come violazione di legge, ma il secondo è stato respinto perché mirava in realtà a contestare un accertamento di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È la norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 il comma 1-quater sull’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell’ICI, il terreno non è imponibile come area fabbricabile quando il giudice di merito accerti la presenza di vincoli assoluti, sovraordinati allo strumento urbanistico comunale, che impediscano in concreto qualsiasi edificazione.
- L’accertamento della natura assolutamente inedificabile del suolo è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione come violazione di legge se la doglianza mira solo a una diversa ricostruzione del fatto.
- Quando viene escluso il presupposto impositivo per inedificabilità assoluta del bene, diventano assorbite le ulteriori questioni sul possesso del bene, sull’eventuale trasferimento a terzi e sugli adempimenti dichiarativi correlati.
- In materia tributaria, la qualificazione urbanistica del bene non dipende solo dalla potenziale utilizzabilità economica astratta, ma dalla concreta incidenza dei vincoli che ne impediscano la trasformazione edilizia.
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