Cassazione Civile, Ordinanza n. 37271/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dipendente A.T.A. volta a ottenere il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata anche nel periodo di precariato/preruolo, con conseguente corresponsione delle differenze stipendiali. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, lamentando la violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e degli artt. 569 e 570 del d.lgs. 297/1994, sostenendo che il sistema di ricostruzione della carriera degli A.T.A. non determinerebbe una disparità di trattamento tra supplenti e personale di ruolo. La resistente non ha svolto difese in cassazione, essendo rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo del Ministero, richiamando la giurisprudenza già consolidata secondo cui, per il personale scolastico non di ruolo e per il personale A.T.A. immesso in ruolo, l'anzianità di servizio maturata nel periodo a termine deve essere integralmente riconosciuta anche ai fini retributivi. La disciplina interna che limita tale valorizzazione è incompatibile con la clausola 4 dell'Accordo quadro e deve essere disapplicata. Poiché la resistente è rimasta intimata, la Corte ha disposto nulla sulle spese.
Norme richiamate
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
impone il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato quanto al trattamento retributivo e alla valorizzazione dell'anzianità di servizio; prevale sulla disciplina interna incompatibile.
art. 569 d.lgs. 297/1994
la norma interna, nella parte in cui limita la rilevanza dell'anzianità preruolo del personale A.T.A., è incompatibile con la clausola 4 e deve essere disapplicata.
art. 570 d.lgs. 297/1994
richiamato quale criterio di calcolo del servizio effettivo, ma non può giustificare un trattamento riduttivo contrastante con il diritto dell'Unione.
art. 380 bis c.p.c.
richiamato solo per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego scolastico, il servizio prestato a tempo determinato deve essere valorizzato integralmente ai fini della progressione economica quando il mancato riconoscimento integrale comporti una discriminazione rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato in violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
- Se una norma interna sulla ricostruzione della carriera prevede una valorizzazione solo parziale del servizio preruolo incompatibile con il divieto di discriminazione unionale, il giudice nazionale deve disapplicarla e riconoscere al lavoratore l'intero servizio effettivamente prestato.
- Ai fini del trattamento retributivo del personale scolastico A.T.A., non rileva distinguere tra periodo preruolo e periodo successivo all'immissione in ruolo quando il criterio applicabile impone la piena considerazione dell'anzianità complessiva di servizio.
- La doglianza che si fondi sulla disciplina interna di ricostruzione della carriera non può essere accolta se la disciplina stessa sia stata già ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione e quindi priva di efficacia applicativa nel caso concreto.
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