Sentenza del 02/04/2025 n. 8724 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda gli avvisi di accertamento IRES e IRAP notificati il 12 dicembre 2011 per gli anni d’imposta 2005 e 2006. L’Agenzia contestava, da un lato, l’omessa inclusione nella base IRAP delle plusvalenze conseguite cedendo i diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori e, dall’altro, la deduzione dei compensi pagati ai procuratori sportivi per servizi di intermediazione. Per il 2005 fu rideterminata la perdita IRES in 41.646.770 euro, contro 42.925.145 dichiarati, e il valore della produzione IRAP in 114.736.840 euro, contro 103.788.157, con maggiore imposta di 465.319 euro. Per il 2006 la perdita IRES fu rideterminata in 13.138.366 euro, contro 48.674.296, e il valore della produzione IRAP in 130.068.516 euro, contro 103.677.832, con maggiore imposta di 1.121.604 euro. La CTP di Milano aveva accolto entrambi i ricorsi della società; la CTR della Lombardia, riuniti gli appelli dell’Agenzia, aveva riformato le decisioni e respinto i ricorsi originari. In Cassazione l’Inter ha proposto quattro motivi: il primo sulla rilevanza IRAP delle plusvalenze da cessione dei calciatori; il secondo sulla motivazione apparente della sentenza in merito alla deducibilità dei costi dei procuratori; il terzo sulla legittimità della ripresa e sull’uso di presunzioni; il quarto sulla deducibilità dei costi e sull’asserita natura di fringe benefit per gli atleti. L’Agenzia ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, eccezione respinta dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione preliminare d’inammissibilità: il ricorso denunciava specifici vizi di legge e non chiedeva una nuova valutazione dei fatti. Ha rigettato il primo motivo, stabilendo che, nella cessione in costanza di contratto, la società trasferisce il diritto all’utilizzo esclusivo della prestazione sportiva, bene immateriale strumentale ammortizzabile; la plusvalenza è quindi componente ordinaria di reddito e concorre alla base imponibile IRAP, non essendo un provento straordinario escluso. Ha accolto il secondo motivo: la CTR non aveva esaminato i contratti di mandato, chi li avesse conferiti e quale interesse fosse perseguito, elementi necessari per valutare l’inerenza dei compensi dei procuratori. Ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo, senza deciderne il merito. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. L’esito è quindi parziale: l’Inter ottiene il rinvio sulla deducibilità dei costi, mentre resta confermato il principio sfavorevole sulle plusvalenze IRAP.
Norme richiamate
Art. 5, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Ne consegue che oggetto della cessione è il diritto all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, che è senz'altro un bene da inquadrarsi tra i beni immateriali strumentali ammortizzabili ai sensi dell' art. 68 , comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), suscettibili, come tali, di produrre plusvalenze o minusvalenze, rilevanti ai fini IRES ed IRAP, ai sensi degli artt. 56 del D.P.R. n. 917/1986 e 5, comma 1, e 11, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997 .
Le plusvalenze derivanti dalla cessione, durante il rapporto, del diritto all’utilizzo esclusivo della prestazione sportiva sono rilevanti ai fini IRAP. Il diritto è un bene immateriale strumentale e, poiché rientra nell’attività caratteristica della società calcistica, il relativo provento è ordinario e concorre alla base imponibile.
Art. 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986
Invero, sul punto la C.T.R. omette qualunque valutazione circa la tipologia dei contratti di mandato, l'individuazione del soggetto conferente il mandato (se si tratti, cioè, del calciatore, o della stessa società), il titolare dell'interesse soddisfatto dal conferimento del mandato (se quindi si tratti di un'attività svolta nell'interesse della società o interesse del calciatore), e ciò, essenzialmente, ai fini della valutazione di inerenza del costo in questione ex art. 109 , comma 5, D.P.R. n. 917/1986 .
La deducibilità delle spese per i procuratori richiede una valutazione concreta dell’inerenza, da svolgere considerando il contenuto del mandato, chi lo ha conferito e l’interesse effettivamente soddisfatto. Non basta affermare in modo generico che l’onere della prova grava sulla società.
Art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
In particolare, la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture ( Cass. 9 settembre 2022, n. 26618 ).
La motivazione è apparente quando, pur essendo formalmente presente, non consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice; una simile carenza rende nulla la sentenza.
Art. 111, comma 6, Cost.
Ricorre il vizio di mancanza di motivazione, o di motivazione apparente della sentenza, allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall' art. 111 , comma 6, Cost. (da ultimo, Cass. 15 novembre 2022, n. 33649 ; Cass. 7 aprile 2017, n. 9105 ).
La motivazione deve rispettare il minimo costituzionale: deve rendere riconoscibili gli elementi e il ragionamento che fondano la decisione, così da permetterne il controllo.
Massime di principio
- La cessione di un atleta professionista a un’altra società durante la vigenza del contratto trasferisce il diritto alle sue prestazioni sportive, configurato come bene immateriale strumentale; la plusvalenza conseguente è ordinaria e rileva nella base IRAP.
- Per dedurre i compensi pagati ai procuratori sportivi occorre provare e valutare il contenuto dell’incarico, il soggetto che lo ha conferito e l’interesse concretamente perseguito. Se il giudice omette tali verifiche e si limita a richiamare genericamente l’onere della prova, la motivazione può risultare apparente.
- L’accoglimento di un motivo processuale o motivazionale non comporta necessariamente il riconoscimento della deducibilità dei costi: può determinare soltanto la cassazione con rinvio, affinché il giudice di merito svolga gli accertamenti mancanti.
- In Cassazione, una censura che denuncia specifici vizi di violazione di legge non è inammissibile per il solo fatto di riguardare una controversia con profili fattuali, se non chiede una rivalutazione alternativa delle prove.
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