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Sentenza

Sentenza del 02/04/2025 n. 8718 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia nasce dalla cartella di pagamento notificata nel giugno 2011 ad A.A. per 597.429,71 euro, oltre compensi e diritti, relativa all’IRPEF su redditi a tassazione separata per il 2007, liquidata con controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. La CTP di Agrigento, con sentenza n. 47/05/2013 del 20 febbraio 2013, dichiarò inefficace la chiamata in causa dell’Agenzia delle Entrate, accogliendo parzialmente il ricorso e ritenendo dovuta la sola imposta, ma non sanzioni e interessi per mancata comunicazione preventiva. La CTR Sicilia, con sentenza n. 1175/09/2018, pronunciata il 14 febbraio e depositata il 15 marzo 2018, dichiarò inammissibili gli appelli principali di R. S. e dell’Agenzia e l’appello incidentale del contribuente. In Cassazione, R. S. ha contestato l’esclusione dell’Agenzia dal giudizio, la mancata qualificazione della sua costituzione come intervento volontario adesivo e la decisione sulla necessità della comunicazione preventiva; l’Agenzia ha contestato l’asserita formazione di un giudicato interno e la propria estromissione; A.A. ha contestato l’inammissibilità del proprio appello incidentale e ha riproposto la questione dell’illegittimità della cartella per omessa comunicazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti e quattro i motivi del ricorso principale di R. S. e l’unico motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che l’ente impositore può intervenire volontariamente, anche in via adesiva autonoma, nel giudizio tributario promosso contro il concessionario, poiché è parte del rapporto tributario controverso e ha un interesse giuridicamente qualificato. Ha inoltre rilevato che l’Agenzia aveva specificamente impugnato la propria estromissione, sicché non si era formato sul punto alcun giudicato interno. Quanto alla comunicazione preventiva, ha affermato che non era necessaria nel caso di mancato versamento di somme dichiarate dal contribuente, in assenza di rettifiche o di incertezze rilevanti; la CTR avrebbe dovuto anche esaminare la documentazione dell’Agenzia. Il ricorso incidentale di A.A. è stato dichiarato assorbito, non deciso nel merito: venuta meno la declaratoria d’inammissibilità dell’appello principale, anche il suo appello incidentale dovrà essere esaminato. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 14, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nel giudizio tributario promosso contro il concessionario per la riscossione, deve ritenersi ammissibile l'intervento adesivo autonomo da parte dell'ente impositore (eventualmente così riqualificando l'intervento in giudizio a seguito di una chiamata in giudizio tardiva dello stesso ente da parte dell'agente della riscossione), in quanto l' art. 14 , comma 3, D.Lgs. n. 546/1992 prevede tale possibilità non soltanto per coloro che siano destinatari dell'atto impositivo, ma anche per le parti del rapporto tributario controverso, tra le quali vi è, indubbiamente, l'ente impositore titolare della pretesa tributaria.

    La disposizione consente l’intervento dell’ente impositore anche quando non sia destinatario dell’atto impugnato, se è parte del rapporto tributario controverso e vanta un interesse giuridicamente qualificato. La sua costituzione può essere riqualificata come intervento volontario adesivo anche se la chiamata in causa del concessionario è tardiva.

  • Art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e art. 105 c.p.c.

    a parte la possibilità di applicare, in via residuale, l' art. 105 c.p.c. (applicabile al processo tributario in forza del richiamato previsto dall' art. 1 , comma 2, D.Lgs. n. 546/1992)

    Le disposizioni del processo civile, compresa quella sull’intervento volontario, operano in via residuale nel processo tributario quando compatibili e in assenza di una disciplina tributaria che escluda tale possibilità.

  • Art. 39 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Peraltro, la presenza in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, quale ente impositore, impedisce che il concessionario per la riscossione debba rispondere delle conseguenze della lite, come previsto dall' art. 39 D.Lgs. n. 112/1999.

    La partecipazione dell’ente impositore è rilevante anche per individuare correttamente il soggetto responsabile degli effetti della controversia, evitando che il concessionario risponda delle conseguenze della lite concernenti la pretesa tributaria.

  • Art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    in ogni caso, trattandosi di mancato versamento di quanto dichiarato, senza rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione dei redditi e senza che vi fossero incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, la comunicazione preventiva non era necessaria

    Quando il controllo automatizzato rileva soltanto l’omesso versamento di importi dichiarati dal contribuente, senza rettifiche dei dati dichiarati né incertezze rilevanti, la comunicazione preventiva dell’esito non è condizione necessaria per procedere alla riscossione.

  • Art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212

    in ogni caso, trattandosi di mancato versamento di quanto dichiarato, senza rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione dei redditi e senza che vi fossero incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, la comunicazione preventiva non era necessaria

    La comunicazione prevista dallo Statuto del contribuente non è richiesta in modo generalizzato per ogni liquidazione automatizzata: è esclusa quando si tratta di somme dichiarate e non versate e non sussistono incertezze rilevanti.

  • Art. 24 della Costituzione

    Del resto, ciò che il legislatore vuole evitare, anche in una prospettiva costituzionalmente orientata, che tenda conto dei principi in tema di diritto di difesa ex art. 24 Cost., è che partecipino al giudizio tributario soggetti del tutto estranei al rapporto controverso

    La disciplina dell’intervento nel processo tributario va interpretata in modo da tutelare il diritto di difesa e da non escludere soggetti che abbiano un interesse giuridico qualificato nel rapporto controverso, pur impedendo la partecipazione di soggetti del tutto estranei.

Massime di principio

  • Nel contenzioso contro l’agente della riscossione, l’ente impositore può intervenire volontariamente se la lite riguarda l’esistenza o la fondatezza del credito tributario; la tardività della chiamata effettuata dall’agente non impedisce necessariamente di riconoscere la costituzione dell’ente come intervento volontario.
  • L’intervento dell’ente impositore non è un interesse meramente di fatto: può essere giustificato dagli effetti che il giudicato potrebbe produrre sulla sua posizione e dalla necessità di far valere direttamente la pretesa tributaria.
  • Se una parte impugna specificamente in appello la propria estromissione dal giudizio, non si forma su tale questione un giudicato interno che ne impedisca l’esame.
  • Per le somme risultanti dalla dichiarazione e non versate, senza rettifiche o incertezze rilevanti, la comunicazione preventiva dell’esito del controllo automatizzato non è necessaria; la regola può essere diversa quando il controllo comporta rettifiche o emergono incertezze rilevanti.
  • Quando la cassazione elimina la ragione processuale per cui un appello incidentale era stato dichiarato inammissibile, l’appello incidentale non diventa automaticamente accolto: deve essere esaminato nel merito dal giudice di rinvio.

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