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Sentenza

Sentenza del 02/04/2025 n. 868 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione che aveva assoggettato a imposta di registro quattro titoli di viaggio (biglietti aerei) richiamati nella sentenza del Giudice di pace; la contribuente ha dedotto: 1) insussistenza del presupposto dell'enunciazione ex art. 22 comma 1 TUR (le parti dell'atto enunciato devono coincidere con le parti dell'atto che enuncia); 2) perimetrazione dell'imposta ai soli rapporti non ancora eseguiti ai sensi dell'art. 22 comma 3 TUR, mentre i voli erano stati eseguiti (seppure con ritardo) e dunque i contratti erano integralmente eseguiti e non tassabili.

La decisione

La Corte d'appello tributaria ha accolto l'appello. Ha ritenuto che l'art. 22 comma 3 D.P.R. 131/1986 limiti l'azione dell'Amministrazione alle sole prestazioni ancora da eseguire; i contratti di trasporto aereo richiamati nella sentenza erano stati completamente eseguiti (con il trasporto dei viaggiatori e il pagamento del corrispettivo), per cui non sussisteva base imponibile sulle singole prestazioni già eseguite. Pertanto è stata annullata la pretesa impositiva relativa ai titoli di viaggio. La registrazione della sentenza (importo di imposta per la sentenza) non era contestata dall'appellante ed è rimasta; le spese di lite sono compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico dell'imposta di registro) - art. 22 comma 1

    Stabilisce la disciplina dell'enunciazione di atti non registrati contenuti in atti giudiziari; richiede che l'atto enunciato sia posto in essere tra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione (presupposto di coincidenza delle parti).

  • D.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico dell'imposta di registro) - art. 22 comma 3

    se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso é contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nell'articolo 37, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita

    L'imposta di registro sui contratti enunciati in atti giudiziari e soggetti a registrazione 'in caso d'uso' si applica solo sulle prestazioni ancora da eseguire; le prestazioni già eseguite non costituiscono base imponibile.

  • D.P.R. n. 131/1986 - art. 37 e art. 41 e artt. della Tariffa (Parte I, art. 8)

    Norme richiamate dall'Ufficio per la liquidazione dell'imposta relativa alla registrazione della sentenza; la registrazione delle sentenze è disciplinata dal TUR e dalla Tariffa Parte I (art. 8) e costituisce autonoma causa di tassazione, applicabile secondo le disposizioni del TUR.

  • Tariffa - Parte II, art. 1

    Prevede l'imposta fissa applicabile ad atti soggetti a registrazione in caso d'uso; l'Ufficio aveva applicato l'imposta fissa per ciascun titolo di viaggio richiamato.

  • D.P.R. n. 131/1986 - art. 5 comma 2

    Disciplina la registrazione in caso d'uso per gli atti soggetti a IVA (e simili), richiamata dall'Ufficio per qualificare i titoli di viaggio come registrabili solo in caso d'uso.

Massime di principio

  • L'enunciazione di contratti non registrati in atti giudiziari può far sorgere l'obbligo di registrazione, ma l'imposta si applica solo alle prestazioni ancora da eseguire (art. 22 comma 3 DPR 131/1986).
  • Il fatto che una prestazione sia stata eseguita in modo difettoso o con ritardo e che sia stata proposta domanda risarcitoria non implica automaticamente che la prestazione sia 'non eseguita': se l'obbligazione principale si è adempiuta (es. trasporto effettuato e corrispettivo pagato) non sussiste base imponibile per la registrazione di quella prestazione.
  • La coincidenza delle parti (art. 22 comma 1) è un requisito per l'enunciazione, quindi va valutata quando l'atto enunciato coinvolge soggetti diversi dall'atto che enuncia; eccezioni o motivi processuali in primo grado possono essere rilevanti ma non eliminano il limite derivante dall'art. 22 comma 3.
  • In caso di prestazioni parzialmente inadempiute o di obbligazioni residue, l'Amministrazione può tassare la parte non ancora eseguita: la valutazione deve essere fattuale e documentale (prove dell'esecuzione, dei pagamenti, della materialità della prestazione).
  • Nelle controversie non pacificamente risolte da giurisprudenza di legittimità consolidata, il giudice può compensare le spese di lite; tuttavia la strategia difensiva del contribuente dovrebbe puntare a dimostrare l'effettivo adempimento delle prestazioni per escludere la base imponibile.

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