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Sentenza

Sentenza del 02/04/2025 n. 8687 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società chiedeva il rimborso di 46.170,66 euro di IVA addebitata dalla distributrice di energia elettrica H. C. Srl sugli oneri generali afferenti al sistema elettrico (OGSE), sostenendo che tali oneri, ritenuti di natura tributaria, fossero stati inclusi indebitamente nella base imponibile. Dopo il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza del 19 dicembre 2019, la contribuente aveva impugnato il diniego tacito: il giudice tributario di primo grado aveva respinto il ricorso, mentre la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva accolto l’appello. L’Agenzia ha impugnato in Cassazione la legittimazione della società a chiedere direttamente all’Erario la restituzione dell’IVA versata in rivalsa, denunciando la violazione degli artt. 17 e 18 del D.P.R. n. 633/1972. La società sosteneva, tra l’altro, che l’esenzione della propria attività le impedisse di detrarre l’IVA; la Corte ha inoltre esaminato l’eccezione relativa all’eventuale impossibilità o eccessiva difficoltà di ottenere il rimborso dal fornitore e il richiamo alla sentenza CGUE Gabel del 2024.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha stabilito che, in via ordinaria, il rapporto per il pagamento dell’IVA intercorre tra Erario e cedente/prestatore, mentre il cessionario che abbia pagato l’imposta in rivalsa deve domandare al fornitore la restituzione dell’indebito in sede civilistica e non può chiedere direttamente il rimborso all’Amministrazione finanziaria. L’azione diretta del cliente è ammessa eccezionalmente quando il recupero dal fornitore sia concretamente impossibile o eccessivamente difficile, per esempio in caso di insolvenza: non bastano rischi astratti o ipotetici. La circostanza che la contribuente svolgesse attività esente e non potesse detrarre l’IVA non la rendeva titolare del rapporto tributario; inoltre, il caso Gabel non era applicabile, perché gli OGSE non risultavano incompatibili con il diritto dell’Unione. Esclusa anche la necessità di rinvio pregiudiziale alla CGUE, la Corte ha cassato la sentenza d’appello e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti, ha rigettato il ricorso originario della contribuente. Spese integralmente compensate per tutti i gradi, in ragione della complessità e della parziale novità delle questioni.

Norme richiamate

  • Articoli 17 e 18 del D.P.R. n. 633/1972

    Quel che rileva è il fatto che il sistema interno è orientato nel senso che il rapporto obbligatorio in materia di IVA è incentrato sulla esistenza del suddetto rapporto esclusivamente tra l'amministrazione finanziaria e il cedente/prestatore, sicché è quest'ultimo il debitore dell'imposta e solo questi, salvo le ipotesi eccezionali, può attivarsi per richiedere il rimborso.

    Nel sistema IVA ordinario, il debitore dell’imposta e titolare del rapporto di rimborso verso l’Erario è il cedente o prestatore. Il cliente che ha pagato l’IVA in rivalsa non può chiedere direttamente il rimborso all’Amministrazione, salvo le eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza.

  • Articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972

    È citato per qualificare come esente l’attività della contribuente. La sentenza chiarisce che tale esenzione, e la conseguente impossibilità di detrarre l’IVA, non attribuisce di per sé al cliente la legittimazione a chiedere all’Erario il rimborso dell’imposta versata al fornitore.

  • Articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la disposizione processuale in base alla quale l’Agenzia ha denunciato in Cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme che regolano il rapporto IVA e la legittimazione al rimborso.

  • Articolo 370 c.p.c.

    È richiamato per la costituzione della società resistente al fine di partecipare all’udienza di discussione in Cassazione.

Massime di principio

  • Chi acquista beni o servizi e paga l’IVA al fornitore in rivalsa deve normalmente chiedere a quest’ultimo la restituzione dell’importo non dovuto, mediante un’azione civilistica di ripetizione dell’indebito; non può rivolgersi direttamente all’Erario solo perché ha sostenuto il costo economico dell’imposta.
  • La legittimazione diretta del cliente verso l’Amministrazione finanziaria è eccezionale: può rilevare quando il recupero dal fornitore sia concretamente impossibile o eccessivamente difficile, come in caso di insolvenza. Un rischio meramente ipotetico o la possibile pluralità di richieste non sono sufficienti.
  • Se l’IVA versata in rivalsa incide sulla liquidazione IVA del contribuente e l’Amministrazione contesta la detrazione o il credito esposto in dichiarazione, può riemergere un rapporto diretto tra contribuente ed Erario, limitatamente alla controversia sul diritto alla detrazione o al credito.
  • L’esenzione dell’attività del cliente e la conseguente impossibilità di detrarre l’IVA non trasformano, da sole, il cliente nel soggetto passivo del rapporto di rimborso verso l’Erario.
  • La tutela diretta del consumatore può essere riconosciuta quando l’imposta contrasta con una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva UE non recepita o recepita tardivamente, perché il consumatore non può normalmente invocare l’efficacia diretta della direttiva contro il fornitore in un’azione civile. Questa eccezione non si applica se la fattispecie non presenta tale incompatibilità con il diritto dell’Unione.

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