Sentenza del 02/04/2025 n. 8725 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il silenzio-rifiuto dell’Agenzia sull’istanza del 10 novembre 2015 con cui MG M. Spa chiedeva il rimborso delle maggiori imposte IRES versate per il periodo d’imposta 2014 in applicazione della disciplina delle società di comodo e in perdita sistematica. La società aveva prima presentato un interpello disapplicativo, respinto dall’Ufficio, e aveva pagato le somme in via cautelativa, riservandosi di chiederne la restituzione. La C.T.R. della Lombardia aveva rigettato l’appello ritenendo che una precedente sentenza, resa nel distinto giudizio contro il diniego dell’interpello, avesse formato giudicato sulla questione. In cassazione la società ha contestato, con due motivi, sia la prova del passaggio in giudicato di quella sentenza, prodotta in copia semplice senza certificazione, sia la sua idoneità a formare giudicato sostanziale, trattandosi di decisione meramente processuale e relativa a un diverso giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente i due motivi. Ha stabilito che chi invoca il giudicato esterno deve provarne la formazione producendo la sentenza con la certificazione prevista dall’art. 124 disp. att. c.p.c.; la sola mancata contestazione della controparte non basta, salvo ammissione esplicita del giudicato. Inoltre, la precedente sentenza della C.T.R. della Lombardia n. 3409/21/2018 si era limitata a dichiarare improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, l’impugnazione del diniego dell’interpello: non aveva deciso nel merito la spettanza del rimborso né la legittimità della disciplina applicata e, come pronuncia di rito, non formava giudicato sostanziale in un diverso processo. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Non è stata decisa nel merito la richiesta di rimborso; l’esito finale della controversia resta quindi affidato al giudice di rinvio.
Norme richiamate
Art. 124 disp. att. c.p.c.
La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno.
Chi invoca il giudicato esterno deve documentare il passaggio in giudicato con la certificazione richiesta; la mancata contestazione non sostituisce tale prova. L’onere viene meno soltanto se la controparte ammette espressamente che il giudicato si è formato.
Art. 100 c.p.c.
Con detta pronuncia, infatti, il giudice di appello si è limitato meramente a dichiarare in capo alla MG M. Spa la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in quello specifico procedimento, ovvero nell'ambito del giudizio di impugnazione della risposta negativa dell'Ufficio all'istanza di interpello presentata dalla contribuente al fine di ottenere la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica.
La carenza sopravvenuta d’interesse riguarda lo specifico giudizio in cui è stata dichiarata. Nel caso concreto, l’annullamento del diniego dell’interpello non avrebbe restituito le somme già versate: l’interesse alla restituzione doveva essere fatto valere nel distinto giudizio sul rimborso.
Art. 2909 c.c.
Le decisioni di tale tipologia, ovvero relative a situazioni che rilevano solo per l'instaurazione o la prosecuzione del giudizio e che non contengono nessuna statuizione che entri nel merito delle questioni sottoposte all'esame del giudice adito dalle parti in causa, sono idonee a fornire preclusioni soltanto nell'ambito del medesimo processo in cui sono state pronunciate e non anche a costituire un accertamento sostanziale che faccia stato, ex art. 2909 c.c., in altri processi diversi dal primo.
Una decisione che definisce il processo per una ragione di rito e non affronta il merito produce effetti preclusivi, al più, all’interno dello stesso processo; non accerta in modo vincolante il rapporto sostanziale in un diverso giudizio.
Massime di principio
- Per far valere un giudicato esterno occorre normalmente produrre la decisione munita della certificazione di passaggio in giudicato; il silenzio o la mancata contestazione dell’altra parte non sono sufficienti, salvo sua ammissione esplicita.
- Una pronuncia meramente processuale, come una declaratoria d’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, non decide il diritto sostanziale controverso e non impedisce di farlo valere in un diverso procedimento.
- La portata di una decisione va valutata rispetto alla domanda e al processo in cui è stata resa: la pronuncia sull’impugnazione di un diniego di interpello non equivale a una decisione sulla successiva domanda di rimborso delle somme versate.
- La cassazione con rinvio per l’accoglimento di questioni sul giudicato non comporta automaticamente il riconoscimento del rimborso: il giudice di rinvio deve esaminare nuovamente la controversia senza considerare preclusivo il precedente provvedimento di rito.
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