Sentenza del 02/04/2025 n. 8717 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento IRES per il periodo d’imposta 2007, notificati alla consolidante e alla consolidata in relazione a un’operazione di stock lending. La consolidata aveva preso in prestito azioni di una società portoghese da una società ceca, pagando una commissione annua variabile in funzione dei dividendi. L’Agenzia aveva disconosciuto la deduzione degli oneri finanziari sostenuti dalla consolidata e il conseguente credito d’imposta dichiarato dalla consolidante, contestando alternativamente la simulazione o nullità del contratto e l’abuso del diritto per assenza di valide ragioni economiche e finalità di risparmio fiscale. In cassazione le società hanno dedotto: (1) nullità degli avvisi per motivazione contraddittoria, perché prospettavano sia l’invalidità sia l’elusività del contratto; (2) nullità della sentenza d’appello per motivazione inconciliabile sull’esistenza dell’alea e sulla rilevanza delle possibili perdite; (3) erronea identificazione della causa contrattuale con gli effetti fiscali anziché con le ragioni economiche; (4) violazione delle regole sulle presunzioni quanto alla prevedibilità dei dividendi; (5) erronea applicazione del divieto di abuso del diritto, senza indicare l’uso corretto dello strumento negoziale e il suo aggiramento.
La decisione
La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando l’esito sfavorevole alle società già deciso dalla Commissione tributaria provinciale di Milano e dalla Commissione tributaria regionale in appello. Il primo motivo è infondato: contestazioni formulate in via alternativa o subordinata non rendono di per sé contraddittorio l’avviso, se i presupposti della pretesa sono esposti in modo chiaro e consentono al contribuente di difendersi; le società avevano potuto contestare nel merito gli addebiti. Anche il secondo motivo è infondato: la motivazione d’appello è intelligibile e il punto decisivo è che il vantaggio fiscale perseguito superava le eventuali perdite, sicché era irrilevante stabilire se il contratto fosse privo di alea o presentasse margini limitati di rischio. Sono infondati anche il terzo, il quarto e il quinto motivo. La Corte ha precisato che l’operazione di stock lending va ricondotta all’art. 109, comma 8, TUIR: la commissione versata dalla mutuataria è un costo indeducibile. Ha quindi corretto su questo punto la motivazione della sentenza impugnata, senza modificare il fondamento fattuale della ripresa, consistente nell’indebita deduzione integrale della commissione. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 10.000 euro oltre spese prenotate a debito, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 109, comma 8, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Le operazioni di stock lending - che consistono nel prestito di azioni con previsione, a favore del mutuatario, del diritto all'incasso dei dividendi dietro versamento al mutuante di una commissione (corrispondente, o meno, all'ammontare dei dividendi riscossi) - si realizza lo stesso fenomeno economico dell'usufrutto di azioni, con l'unica differenza della natura del diritto interessato. L'operazione in questione, pertanto, è soggetta ai limiti previsti dall' art. 109 , comma 8, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), "restando il versamento della commissione costo indeducibile".
La commissione pagata dal mutuatario nell’ambito di un’operazione di stock lending è indeducibile ai fini fiscali. La Cassazione riconduce l’operazione ai limiti previsti per l’usufrutto di azioni e fonda su questa disposizione il disconoscimento della deduzione integrale, senza necessità di far dipendere l’esito dalla nullità civilistica del contratto.
Art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
l' art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 (già in base al testo originario e, comunque, in virtù dell' art. 3 della L. n. 241/1990 e, successivamente, della previsione introdotta dall' art. 7 della L. n. 212/2000 ), laddove richiede che l'avviso di accertamento indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur.
L’avviso deve esporre presupposti fattuali e ragioni giuridiche in modo da rendere comprensibile la pretesa e permettere una difesa effettiva. La prospettazione alternativa di qualificazioni giuridiche non comporta automaticamente nullità, se i fatti e le contestazioni sono riconoscibili e il contribuente può difendersi.
Art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241
l' art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 (già in base al testo originario e, comunque, in virtù dell' art. 3 della L. n. 241/1990 e, successivamente, della previsione introdotta dall' art. 7 della L. n. 212/2000 ), laddove richiede che l'avviso di accertamento indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur.
La disposizione concorre a fondare l’obbligo di motivazione degli atti impositivi: la motivazione deve rendere conoscibili i presupposti e le ragioni della pretesa affinché il contribuente possa valutare e, se necessario, contestare l’accertamento.
Art. 7 della legge 22 luglio 2000, n. 212
l' art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 (già in base al testo originario e, comunque, in virtù dell' art. 3 della L. n. 241/1990 e, successivamente, della previsione introdotta dall' art. 7 della L. n. 212/2000 ), laddove richiede che l'avviso di accertamento indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur.
La disposizione, insieme all’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, richiede una motivazione che consenta al destinatario di comprendere la pretesa fiscale e di predisporre la difesa. In questa causa, la presenza di contestazioni alternative non ha determinato nullità perché non ha impedito tale comprensione.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17 della L. n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Quando ricorrono i presupposti processuali previsti dalla norma a seguito del rigetto del ricorso, è dovuto un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La motivazione di un avviso di accertamento può prospettare qualificazioni giuridiche alternative o subordinate senza essere per questo contraddittoria o nulla, purché i fatti contestati e le ragioni della pretesa siano esposti con sufficiente chiarezza da consentire una difesa effettiva.
- Nelle operazioni di stock lending, la commissione corrisposta dal mutuatario per ottenere il diritto di incassare i dividendi è indeducibile ai sensi dell’art. 109, comma 8, TUIR, secondo il principio applicato in questa decisione.
- La qualificazione fiscale dell’operazione può essere ricondotta alla disciplina della deducibilità dei costi anche se l’accertamento e la decisione di merito hanno discusso anche di nullità contrattuale o abuso del diritto, quando resta invariato il presupposto fattuale della ripresa: la deduzione della commissione.
- Nel valutare un’operazione contestata come elusiva, l’eventuale rischio o alea limitata non è decisivo se il vantaggio fiscale perseguito e ottenuto è comunque superiore alle possibili perdite economiche.
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