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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33101/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal Tribunale, con decisione confermata dalla Corte d'appello, alla pena di dodici anni di reclusione per tentata rapina aggravata e tentato omicidio ai danni del titolare di un esercizio commerciale, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Secondo la ricostruzione ritenuta dai giudici di merito, l'imputato era entrato nel locale con il volto travisato e aveva chiesto la consegna del denaro; dopo il rifiuto della persona offesa, si era impossessato di un coltello e l'aveva colpita ripetutamente al capo e al volto. La persona offesa aveva reagito, ferendo a sua volta l'imputato. L'imputato aveva invece sostenuto di essere stato aggredito per primo con un coltello e di avere utilizzato un'arma bianca soltanto per difendersi, negando l'animus necandi e contestando la configurabilità della rapina, prospettando al più la violenza privata. Con cinque motivi di ricorso aveva dedotto: apparenza e carenza della motivazione della sentenza d'appello, asseritamente redatta mediante il mero richiamo alla decisione di primo grado; violazione ed erronea applicazione della legge penale nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e dell'imputato; vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della legittima difesa e all'assenza di dolo omicidiario; contraddittorietà sulla consapevolezza che il locale fosse anche una macelleria; vizio di motivazione e insussistenza degli elementi della rapina, per la dedotta mancanza di violenza o minaccia idonea. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi unitariamente manifestamente infondati, rilevando che essi costituivano la pedissequa reiterazione delle doglianze già formulate in appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto immune da vizi logici o giuridici la motivazione conforme dei giudici di merito, che avevano valorizzato l'attendibilità della persona offesa, il numero dei colpi inferti, la natura delle lesioni riportate dall'imputato e l'incompatibilità di tali lesioni con la sua versione dei fatti. La prospettazione della legittima difesa è stata esclusa anche perché l'imputato aveva determinato la situazione di pericolo recandosi nel locale per consumare una rapina. È stata inoltre ritenuta corretta la qualificazione della condotta come tentata rapina, poiché la richiesta di denaro formulata da una persona travisata con passamontagna presentava carattere manifestamente minatorio, anche se l'imputato era entrato nel locale privo di armi. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di difesa della parte civile, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato quale fondamento della sintesi dei motivi di ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. a), c.p.p.

    Richiamato per le censure di violazione o erronea applicazione della legge penale e di norme processuali.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Richiamato per la dedotta inosservanza della legge penale.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Richiamato per i dedotti vizi di motivazione, ritenuti insussistenti o comunque prospettati mediante una non consentita rilettura del merito.

  • art. 52 c.p.

    La legittima difesa è stata esclusa sulla base della ricostruzione dei fatti ritenuta dai giudici di merito e del rilievo che l'imputato aveva originato la situazione di pericolo recandosi nel locale per commettere una rapina.

  • art. 56 c.p.

    La condotta è stata ritenuta idonea e diretta in modo non equivoco alla realizzazione sia della rapina sia dell'omicidio, nella forma del tentativo.

  • art. 610 c.p.

    La prospettazione subordinata della violenza privata è stata respinta perché la condotta è stata ritenuta riconducibile alla tentata rapina.

  • art. 628 c.p.

    La richiesta di denaro rivolta dal soggetto travisato al titolare dell'esercizio è stata ritenuta accompagnata da una minaccia manifesta e idonea, anche in assenza di un'arma al momento dell'ingresso.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Applicato per la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Applicato per disporre l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi della persona offesa in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste formale della denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale, si limiti a reiterare le doglianze già proposte in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in uno strumento per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, quando la motivazione dei giudici di merito sia logicamente coerente e giuridicamente corretta.
  • La motivazione della sentenza d'appello può comporre, insieme a quella di primo grado, un unico corpo argomentativo quando il giudice d'appello richiami una motivazione precedente adeguata e affronti le censure proposte, senza che ciò determini di per sé apparenza della motivazione.
  • La legittima difesa non può essere riconosciuta, secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, a chi abbia provocato la situazione di pericolo recandosi nel luogo per commettere una rapina e abbia posto in essere una condotta lesiva nel corso dell'azione predatoria.
  • La richiesta di consegna di denaro rivolta dal soggetto travisato al titolare di un esercizio commerciale può integrare la minaccia richiesta per la tentata rapina anche se l'agente, al momento dell'ingresso, non era armato, quando le concrete modalità della condotta siano manifestamente intimidatorie.
  • La valutazione comparata dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e dell'imputato, nonché delle risultanze obiettive relative alla natura e alla compatibilità delle lesioni, appartiene al giudice di merito e non è censurabile in cassazione mediante una mera lettura alternativa delle prove.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaOmicidioImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioDelitti contro la personaProcesso penale
SottomaterieOmicidio volontario
IstitutiTentativoOnere della prova

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