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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9498/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore aveva chiesto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 11/05/2016 perché il Morsello era risultato già condannato con sentenza del 03/07/2013 (definitiva il 19/04/2016) per il reato ex art. 223 L.F., circostanza che costituiva causa ostativa al beneficio (richiamata in relazione agli artt. 163 e 164 c.p.). Il giudice dell'esecuzione aveva respinto la richiesta ritenendo che la condanna ostativa non fosse documentalmente iscritta nel certificato penale consultato dal giudice di cognizione al momento della concessione del beneficio e che, perciò, il problema avrebbe dovuto essere rilevato con gli ordinari mezzi impugnatori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendo che l'incidente di esecuzione (art. 674 c.p.p.) sia la sede idonea per rimediare alla concessione illegittima della sospensione condizionale quando la causa ostativa non era documentalmente nota al giudice di cognizione. Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 37345/2015 e successiva giurisprudenza di legittimità, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al giudice dell'esecuzione di Marsala per adottare i provvedimenti conseguenti (tra cui la possibile revoca della sospensione).

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena, ossia il beneficio controverso; la sua applicazione è preclusa in presenza di cause ostative.

  • art. 164 cod. pen.

    Individua le cause ostative alla concessione del beneficio della sospensione condizionale; richiamata per valutare l'esistenza dell'impedimento al riconoscimento del beneficio.

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Disciplina l'incidente di esecuzione; la Corte afferma che è lo strumento appropriato per rimuovere l'illegittima concessione del beneficio quando la causa ostativa non era documentalmente nota al giudice di cognizione.

  • Sez. U., sent. n. 37345 del 23/04/2015

    Principio secondo cui la revoca in esecuzione della sospensione condizionale è ammissibile quando la causa ostativa non era documentalmente nota al giudice che ha concesso il beneficio; se la causa era invece nota, l'errore sarebbe un error in iudicando da correggere con i mezzi ordinari di impugnazione.

  • Giurisprudenza di legittimità successiva (es. Sez. 1, n. 39190/2021; n. 24103/2021; n. 30709/2019)

    Sez. 1, n. 39190 del 09/07/2021; Sez. 1, n. 24103 del 08/04/2021; Sez. 1, n. 30709 del 10/05/2019

    Confermano l'ammissibilità della revoca in executivis quando la causa ostativa era ignota al primo giudice ma nota in sede d'appello, e quando il pubblico ministero non ha proposto l'impugnazione; il potere di revoca del giudice d'appello resta facoltativo e surrogatorio rispetto a quello del giudice dell'esecuzione.

Massime di principio

  • L'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 674 c.p.p. è lo strumento procedurale legittimo per rimuovere la sospensione condizionale della pena illegittimamente concessa quando la causa ostativa non risultava documentalmente dagli atti esaminati dal giudice che concesse il beneficio.
  • Se la causa ostativa era documentalmente nota al giudice di cognizione al momento della concessione, l'errore è da qualificare come error in iudicando e doveva essere corretto con i mezzi ordinari di impugnazione, non tramite incidente di esecuzione.
  • La mancata impugnazione da parte del pubblico ministero in sede di appello non preclude che, in esecuzione, venga chiesta e ottenuta la revoca del beneficio se emergono cause ostative non conosciute precedentemente.
  • Il giudice dell'esecuzione, quando riceve una domanda di revoca, deve verificare se la causa ostativa fosse documentalmente presente negli atti del processo di cognizione; se non lo era, può procedere alla revoca del beneficio.
  • La circostanza che una condanna sia divenuta definitiva poco prima della concessione della sospensione e non risulti ancora iscritta nel certificato penale non impedisce la revoca in sede esecutiva se la norma ostativa era già integrata ma non documentalmente nota.
  • In casi analoghi, è opportuno che il pubblico ministero eserciti comunque le forme d'azione tempestive, ma, in mancanza, l'esecuzione rimane una via percorribile per rimuovere benefici concessi in violazione di legge.

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