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Ordinanza

Ordinanza n. 1084/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezione prima, 26 gennaio 2026, n. 161.

Giustizia amministrativa202601813

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Sardegna e, in via incidentale, hanno chiesto la sospensione della sua efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 98, comma 1, c.p.a. La domanda cautelare era fondata sul dedotto rischio di future misure demolitorie. Dal testo non emergono ulteriori specifici motivi di appello relativi alla legittimità degli atti amministrativi controversi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti dell’art. 98, comma 1, c.p.a. In particolare, non è stato dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile: la sentenza impugnata si limita a mantenere lo status quo ante, mentre il rischio di demolizione è risultato meramente eventuale e futuro. Dagli atti non emergevano né l’avvio di un procedimento repressivo né l’adozione o l’imminenza di misure demolitorie. Le spese della fase cautelare sono state compensate per le peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 98, comma 1, c.p.a.

    non sussistono i presupposti stabiliti dall’art. 98, comma 1, c.p.a. per la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata

    La sospensione cautelare della sentenza appellata richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; un danno soltanto eventuale e futuro non è sufficiente.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare dell’efficacia esecutiva di una sentenza appellata può essere concessa solo quando sia dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile.
  • Il rischio di future misure amministrative repressive o demolitorie, se meramente eventuale e non accompagnato dall’avvio del relativo procedimento o dall’adozione e imminenza delle misure, non integra di per sé un pregiudizio grave e irreparabile.
  • Quando la sentenza appellata determina soltanto il mantenimento dello status quo ante, la domanda cautelare deve essere respinta in assenza di elementi concreti che dimostrino un aggravamento immediato e irreversibile della posizione dell’appellante.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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