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Sentenza

Sentenza n. 2666/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Roma (sezione terza ter) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202501678

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la decadenza dagli incentivi per un impianto fotovoltaico e il recupero delle somme percepite

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava il provvedimento del GSE che, all'esito di una verifica ex art. 42 d.lgs. 28/2011, aveva dichiarato la decadenza dalle tariffe incentivanti riconosciute per un impianto fotovoltaico e disposto il recupero integrale degli incentivi. In primo grado e in appello la società sosteneva che le difformità documentali riscontrate fossero meramente formali o dovute a disfunzioni interne, non incidenti sul riconoscimento della tariffa ordinaria; deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.lgs. 28/2011 e dell'art. 21 d.m. 5 maggio 2011, travisamento dei fatti, illogicità, omessa valutazione delle prove e violazione degli artt. 3, 21-octies e 21-nonies l. 241/1990, degli artt. 97 e 113 Cost. e dell'art. 41 CEDU. Contestava inoltre il difetto di motivazione, la violazione del contraddittorio, l'assenza di adeguata ponderazione dell'interesse pubblico e la mancata applicazione della decurtazione degli incentivi quale alternativa alla decadenza, richiamando anche il diverso trattamento asseritamente riservato a un altro impianto ubicato nel medesimo Comune.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR, con salvezza del provvedimento di decadenza e del recupero degli incentivi. In via preliminare ha dichiarato inutilizzabile la memoria dell'appellante depositata tardivamente, oltre il termine perentorio di venti giorni liberi previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a. e dall'art. 4, ultimo comma, disp. att. c.p.a.; ha inoltre ritenuto di non dover esaminare favorevolmente l'istanza del GSE di rimessione in termini, stante l'infondatezza dell'appello. Nel merito, ha qualificato il potere esercitato dal GSE come potere vincolato di decadenza quando, in sede di verifica, emerga l'originaria mancanza di requisiti oggettivi condizionanti l'ammissione all'incentivo. L'accertata non veridicità della documentazione presentata incideva sui requisiti sostanziali di accesso al regime incentivante e non costituiva una violazione meramente formale o secondaria. Il GSE aveva inoltre valutato l'eventuale applicazione della decurtazione in luogo della decadenza, escludendola motivatamente perché le violazioni erano correlate all'ottenimento dell'incentivo. L'interesse pubblico al recupero è stato ritenuto in re ipsa, poiché non può essere conforme al buon andamento la conservazione di incentivi non spettanti; per la stessa ragione non è configurabile un legittimo affidamento del privato sulla ritenzione delle somme. È stata esclusa anche la rilevanza del diverso trattamento eventualmente riservato ad altro impianto, non potendo il privato invocare l'errore amministrativo commesso a favore di altri per ottenerne la reiterazione. Le spese del grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 42 d.lgs. 28/2011

    Attribuisce al GSE il potere di verifica e di disporre la decadenza dagli incentivi quando emergano violazioni rilevanti o la mancanza originaria dei requisiti di accesso; la decadenza opera in modo vincolato quando viene meno la causa dell'attribuzione patrimoniale.

  • d.m. 31 gennaio 2014

    Disciplina i controlli e le sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del GSE.

  • d.m. 5 maggio 2011, art. 14, lett. c)

    Prevede l'incremento tariffario per impianti installati in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto.

  • d.m. 5 maggio 2011, art. 21

    Rileva nella valutazione della decadenza e dell'eventuale alternativa della decurtazione degli incentivi, senza attribuire al beneficiario un diritto automatico alla decurtazione.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato dalla disciplina vigente dell'art. 42 d.lgs. 28/2011 quale presupposto per la decadenza; il giudice precisa tuttavia che, in presenza di mancanza originaria dei requisiti, il potere del GSE è vincolato.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione adeguata; nel caso concreto il provvedimento del GSE e la sentenza di primo grado sono stati ritenuti sufficientemente motivati.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Stabilisce il termine perentorio per il deposito delle memorie, da calcolarsi a ritroso secondo il regime applicabile al giudizio.

  • art. 4, ultimo comma, disp. att. c.p.a.

    Concorre a determinare il termine di venti giorni liberi per il deposito delle memorie prima dell'udienza pubblica.

  • art. 37 c.p.a.

    Disciplina la rimessione in termini per errore scusabile; l'istanza del GSE non è stata accolta, non essendo necessaria ai fini della decisione.

  • artt. 3 e 88, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Richiamati per ritenere adeguata, anche se sintetica, la motivazione della sentenza di primo grado.

Massime di principio

  • Quando, nell'ambito dei controlli sugli incentivi pubblici, emerga l'originaria mancanza di requisiti oggettivi condizionanti l'ammissione al beneficio, il potere del GSE di dichiarare la decadenza e recuperare le somme indebitamente percepite ha natura vincolata, perché viene meno ab origine la causa dell'attribuzione patrimoniale.
  • La decurtazione degli incentivi non costituisce un diritto automatico del beneficiario in alternativa alla decadenza: il GSE deve valutare tale possibilità considerando rilevanza e gravità delle violazioni, ma può escluderla quando le violazioni siano sostanziali e correlate all'ottenimento dell'incentivo.
  • La non veridicità della documentazione prodotta per dimostrare i requisiti di accesso a un regime incentivante integra una violazione sostanziale, non meramente formale, quando impedisca di verificare la sussistenza dei requisiti stessi e può giustificare la decadenza integrale e il recupero degli incentivi.
  • In presenza di incentivi pubblici non spettanti, l'interesse pubblico al recupero delle somme è in re ipsa e il beneficiario non può invocare un legittimo affidamento sulla loro conservazione, poiché il buon andamento dell'amministrazione non consente il mantenimento di erogazioni indebite.
  • Il privato non può invocare, a proprio vantaggio, un eventuale errore commesso dall'amministrazione nei confronti di altri soggetti o in altri procedimenti per ottenere la reiterazione del medesimo trattamento illegittimo.
  • Il termine per il deposito delle memorie previsto dall'art. 73 c.p.a. è perentorio; una memoria depositata oltre il termine di venti giorni liberi calcolato a ritroso è inutilizzabile.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiAutotutelaTermini e notificazione del ricorso
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoTermini del procedimentoDecadenza e tardività

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