Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39551/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso il rigetto, da parte del Tribunale di Sorveglianza di Catania, della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente denunciava violazione di legge (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354) e difetto di motivazione per travisamento della realtà fattuale, sostenendo che: 1) in carcere aveva tenuto comportamento ottimo e aveva intrapreso un percorso di revisione critica; 2) gli era stato riconosciuto il beneficio della liberazione anticipata; 3) il carico pendente considerato era relativo a un fatto risalente undici anni prima; 4) esistono concrete prospettive lavorative e garanzie per il reinserimento sociale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima e sufficientemente motivata l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, che ha valutato negativamente la richiesta di affidamento in prova in considerazione della gravità del reato per cui è stata pronunciata la condanna (art. 73 DPR n. 309/1990), di un procedimento pendente per reato di rapina (art. 628 c.p.), di informazioni di polizia giudiziaria rilevanti (frequentazioni con pregiudicati e denunce per evasione) e di plurimi provvedimenti disciplinari intramurari. La Corte ha richiamato il principio di gradualità trattamentale e ha ritenuto che la difesa si sia limitata a contestare il merito senza dimostrare omissioni, contraddizioni o manifesta illogicità della motivazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Norma richiamata in riferimento ai requisiti per l'ammissione a misure alternative (affidamento in prova). La Corte ha valutato l'istanza alla luce dei requisiti previsti dall'ordinamento penitenziario, ritenendo legittima la valutazione negativa operata dal Tribunale sulla base di elementi di personalità, condotta intramuraria, pendenze e informazioni di polizia.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto che le censure prospettate rientrassero nella mera revisione di valutazioni di merito (vietata) e non avessero posto in evidenza vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione tali da integrare i motivi consentiti.

  • art. 73, DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale (traffico di stupefacenti) in relazione alla quale il ricorrente è stato condannato. La gravità del reato è stata considerata elemento da inserire nella valutazione prognostica per l'ammissione all'affidamento.

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sostanziale (rapina) relativa a procedimento penale pendente/precedente ritenuto rilevante dal Tribunale ai fini della valutazione del rischio di recidiva e della congruità della misura alternativa.

  • art. 192, 125 e 546 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate nel provvedimento per spiegare che la mera invocazione di violazioni di regole istruttorie non può supplire alla contestazione di fatti o alla richiesta di diversa valutazione probatoria in sede di legittimità.

Massime di principio

  • L'affidamento in prova al servizio sociale è una misura alternativa finalizzata al reinserimento: la decisione è essenzialmente prognostica e discrezionale; pesa la valutazione complessiva della personalità e del rischio di recidiva.
  • La gravità del reato e la sussistenza di procedimenti pendenti o precedenti costituiscono elementi rilevanti e non possono di per sé escludere l'affidamento, ma influenzano negativamente la prognosi quando si accompagnano a informazioni di polizia e a comportamenti ostativi.
  • La buona condotta carceraria e il percorso trattamentale sono elementi positivi, ma non bastano da soli se sussistono elementi oggettivi contrari (frequentazioni con pregiudicati, denunce per evasione, sanzioni disciplinari).
  • Per impugnare con successo un rigetto in Cassazione non è sufficiente proporre una diversa lettura dei fatti: bisogna dimostrare omissioni, contraddizioni o manifesta illogicità della motivazione o errori di diritto ben individuati.
  • L'irreperibilità o l'assenza di garanzie di reperibilità del soggetto possono legittimamente impedire la concessione dell'affidamento, perché il controllo e il rapporto con il servizio sociale richiedono continuità di contatto.
  • È opportuno che la difesa in casi simili produca documentazione concreta e specifica (rapporti trattamentali, certificazioni lavorative concrete, attestazioni di assenza di contatti criminosi, prova dell'avvenuta riparazione del pregiudizio) per contrastare efficacemente la valutazione negativa del giudice.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.