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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04306/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 5 dicembre 2023. Dai passaggi dell'ordinanza emerge che i motivi dedotti riguardavano: 1) la pretesa inutilizzabilità delle deposizioni rese dalle persone offese, sul presupposto che queste fossero già sottoposte ad un procedimento penale, circostanza però esclusa dalla Corte; 2) la lamentata eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 3) censure riproduttive di quelle già esaminate e respinte in appello, quindi ritenute generiche e aspecifiche. È richiamata anche una memoria difensiva depositata successivamente, giudicata meramente reiterativa delle conclusioni del ricorso. Il testo non consente di determinare con precisione i reati contestati, perché non sono indicati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo manifestamente infondata la doglianza sull'inutilizzabilità delle deposizioni delle persone offese, non proponibile la censura sulla misura della pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, e comunque generiche e aspecifiche le ulteriori doglianze perché meramente ripetitive di questioni già vagliate e disattese dal giudice di merito. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato solo implicitamente nel riferimento alla valutazione delle deposizioni delle persone offese; la Corte esclude l'inutilizzabilità delle stesse per la sola pendenza di un procedimento a loro carico.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni delle persone offese non sono inutilizzabili per il solo fatto che, al momento dell'esame, penda nei loro confronti un procedimento penale, ove tale circostanza non incida sulla loro capacità di deporre secondo i criteri processuali applicabili.
  • La censura relativa alla misura della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile quando si traduca in una mera critica al potere discrezionale del giudice di merito, senza denunciare specifici vizi giuridici o logici della decisione.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e non meramente ripetitivi di doglianze già esaminate e disattese nel giudizio di merito; la mera reiterazione di censure già vagliate rende il motivo aspecifico e quindi inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità deve disporre la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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