Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28838/2024 del 08/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

L'acquirente di un'autovettura nuova acquistata nel 2004 aveva agito, dopo una consulenza tecnica preventiva, contro la società venditrice chiedendo la risoluzione della vendita per gravi difetti del veicolo, la restituzione del prezzo e il risarcimento di alcuni pregiudizi ulteriori. La venditrice, rimasta soccombente in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: ha contestato, anzitutto, la possibilità di dichiarare la risoluzione senza valorizzare l'uso prolungato del veicolo, la percorrenza chilometrica e la condotta dell'acquirente, sostenendo che tali elementi escludessero o attenuassero la gravità dell'inadempimento; ha poi censurato la mancata considerazione della riparazione offerta in garanzia e del rifiuto dell'acquirente; ha dedotto che, in caso di risoluzione, la restituzione del prezzo dovesse essere ridotta in ragione dell'utilizzo del bene e dei vantaggi fiscali asseritamente conseguiti dall'acquirente; ha denunciato omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.; ha contestato la decorrenza degli interessi sulla somma da restituire, sostenendo che dovessero decorrere dalla domanda e non dal pagamento; ha infine censurato il risarcimento degli interessi passivi su un finanziamento acceso per l'acquisto, deducendo difetto di nesso causale e duplicazione di poste risarcitorie/restitutorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi e il quarto e il sesto, ma ha accolto il terzo e il quinto motivo. Ha confermato il principio secondo cui la gravità dell'inadempimento e la valutazione dell'idoneità del vizio a sorreggere la risoluzione sono apprezzamenti di fatto del giudice di merito. Ha invece ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui aveva disposto la restituzione integrale del prezzo senza considerare il vantaggio tratto dall'uso del veicolo, e nella parte in cui aveva fatto decorrere gli interessi sulla somma da restituire dal momento del pagamento anziché dalla domanda. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1490 c.c.

    La garanzia per vizi si coordina con il principio della non scarsa importanza dell'inadempimento; i vizi rilevano se rendono la cosa inidonea all'uso o ne diminuiscono apprezzabilmente il valore.

  • art. 1492 c.c.

    L'azione redibitoria è esperibile in presenza di vizi che integrino un inadempimento non di scarsa importanza; la relativa valutazione è rimessa al merito.

  • art. 1493 c.c.

    La risoluzione per vizi comporta effetti restitutori, ma la restituzione del prezzo deve tener conto dell'uso del bene per evitare ingiustificata locupletazione.

  • art. 1453 c.c.

    La risoluzione è rimedio generale per inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive e si applica anche in connessione alla garanzia per vizi.

  • art. 1455 c.c.

    L'azione di risoluzione presuppone un inadempimento di non scarsa importanza; la valutazione della gravità è questione di fatto riservata al giudice di merito.

  • art. 1458 c.c.

    La risoluzione produce effetti liberatori e restitutori; per somme di denaro, gli interessi sulle somme da restituire decorrono dalla domanda di risoluzione.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è ravvisabile violazione quando il giudice si pronunci sulle domande ed eccezioni proposte, anche se non condivida le allegazioni della parte.

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo se il giudice omette di esaminare domande o eccezioni o altera il contenuto della domanda.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento copre solo le conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento; nella specie il nesso causale del danno da finanziamento è stato ritenuto sussistente nei limiti accertati in fatto.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato in tema di interessi; la Corte ha escluso la decorrenza dal pagamento in assenza di mala fede dell'accipiens, richiedendo la decorrenza dalla domanda.

  • art. 1494 c.c.

    In tema di danni da vizi della cosa venduta, il venditore è gravato da una presunzione di conoscenza dei vizi non facilmente riconoscibili, superabile solo provando di averli ignorati senza colpa.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in materia di ripetizione, ma la Corte ha ricondotto la restituzione alla disciplina dell'effetto restitutorio da risoluzione.

Massime di principio

  • Nell'azione di risoluzione per vizi della cosa venduta, la gravità dell'inadempimento va apprezzata in concreto dal giudice di merito, verificando se il vizio renda il bene inidoneo all'uso o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore.
  • La garanzia per vizi e l'azione redibitoria si coordinano con l'art. 1455 c.c.: il rimedio risolutorio è esperibile solo quando il vizio integri un inadempimento non di scarsa importanza.
  • In caso di risoluzione della vendita di un bene che sia stato utilizzato dall'acquirente, la restituzione del prezzo non può essere automaticamente integrale, ma deve tener conto dell'utilizzo del bene, per evitare un indebito arricchimento dell'acquirente e assicurare equilibrio tra le restituzioni reciproche.
  • Sugli importi dovuti a titolo restitutorio in conseguenza della risoluzione, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale di risoluzione e non dal momento del pagamento, salvo diversa base giustificativa.
  • In tema di danni da vizi della cosa venduta, il venditore risponde anche dei pregiudizi ulteriori quando i vizi non siano facilmente riconoscibili, salvo prova di averli ignorati senza colpa.
  • La censura di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque deciso sulle domande ed eccezioni proposte, ancorché con motivazione non condivisa dalla parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contrattoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.