Cassazione Civile, Ordinanza n. 20934/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto di irrogazione di sanzioni per l’omessa indicazione, nel quadro RW del modello Unico 2010 relativo al periodo d’imposta 2009, di investimenti o altre attività estere di natura finanziaria in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Il contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d.l. n. 50/2017, sostenendo di poter chiudere la controversia senza versare alcun importo. L’Ufficio aveva però negato la definizione, ritenendo che la sanzione non fosse collegata al tributo e che, quindi, la definizione fosse possibile solo previo pagamento della sanzione ridotta al 40%. La CTR aveva accolto il ricorso del contribuente, reputando che la sanzione fosse collegata ai tributi dell’originario avviso di accertamento e dunque definibile senza versamento. L’Agenzia ha impugnato la sentenza con un unico motivo per violazione dell’art. 11, comma 2, d.l. n. 50/2017 e dell’art. 5, comma 2, d.l. n. 167/1990, sostenendo che la sanzione irrogata era autonoma e non collegata al tributo, perché derivante dalla specifica violazione dell’obbligo di monitoraggio fiscale previsto dall’art. 4 del d.l. n. 167/1990.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che la sanzione per omessa compilazione del quadro RW non è una sanzione "collegata al tributo" in senso utile per la definizione agevolata senza pagamento, poiché deriva da un obbligo dichiarativo autonomo, finalizzato al monitoraggio delle attività estere, e non dalla violazione del precetto generico posto a base dell’accertamento tributario originario. La decisione della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.l. n. 50/2017
La definizione agevolata senza versamento è consentita solo per le sanzioni collegate al tributo; se la sanzione ha natura autonoma, non può essere chiusa senza pagamento.
art. 5, comma 2, d.l. n. 167/1990
La violazione dell’obbligo di indicazione nel quadro RW è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento degli importi non dichiarati.
art. 4 d.l. n. 167/1990
Prevede l’obbligo dei residenti in Italia di indicare nella dichiarazione annuale i propri investimenti e attività finanziarie estere.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge quale vizio denunciato in cassazione.
art. 47 Tuir
Richiamato solo per descrivere la finalità del diverso avviso originario relativo alla tassazione degli utili da partecipazione.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato per evidenziare che la sanzione in esame non derivava da un precetto generico di accertamento, ma da un obbligo specifico di monitoraggio.
art. 8, comma 1, d.lgs. n. 471/1997
Citato in funzione comparativa: la violazione del quadro RW è stata qualificata come autonoma e speciale rispetto alle violazioni generiche di indicazione di dati rilevanti ai fini del tributo.
Massime di principio
- Ai fini della definizione agevolata delle liti tributarie, la nozione di sanzione "collegata al tributo" va interpretata in senso restrittivo: l’assenza di un autonomo obbligo sanzionato e la stretta derivazione dalla pretesa impositiva sono condizioni necessarie per l’accesso alla chiusura senza pagamento.
- Le sanzioni per omessa compilazione del quadro RW hanno natura autonoma e speciale, perché presidiano un obbligo di monitoraggio fiscale distinto dalla determinazione del reddito o del tributo oggetto dell’accertamento.
- Quando un medesimo periodo d’imposta e una medesima dichiarazione sono oggetto di più atti, il collegamento genetico tra essi non basta a rendere automatica la collegabilità della sanzione al tributo: occorre verificare la diversa finalità normativa e il diverso precetto violato.
- La violazione dell’obbligo di indicare attività finanziarie estere produce conseguenze sanzionatorie proprie, non assimilabili alle omissioni dichiarative generiche relative alla base imponibile.
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