Sentenza n. 8291/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma n. 883/2025, depositata e resa pubblica il 24.1.2025 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 883/2025, relativa al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, che aveva riconosciuto il suo diritto alla carta docente per complessivi euro 1.000,00, maggiorati di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto fino all'erogazione, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta nel rispetto dei vincoli di legge, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa l'avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato e non risultava adempiuto. Ha ritenuto che, in presenza dell'allegato inadempimento e dell'assenza di contestazioni o chiarimenti da parte dell'Amministrazione, la pretesa della ricorrente dovesse essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il giudice dell'ottemperanza non può rimettere in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta della ricorrente entro i successivi 60 giorni. La domanda di penalità di mora non è stata accolta allo stato, con riserva di una eventuale successiva applicazione in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in ragione della reiterata inerzia amministrativa evidenziata dal Collegio.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a garantirla.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondamento della competenza del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Prevede il termine di 120 giorni, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa essere intrapresa l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È richiamato quale fondamento legislativo del bonus docente e della carta docente oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato regolarmente notificato all'Amministrazione ed è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro le pubbliche amministrazioni, il giudice può ordinare all'Amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine prefissato.
- Il giudice dell'ottemperanza deve dare esecuzione al contenuto del giudicato senza rimettere in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già accertata nel titolo esecutivo.
- Se il privato allega l'inadempimento dell'Amministrazione e quest'ultima, costituitasi, non fornisce prova o chiarimenti sull'avvenuta esecuzione, la domanda di ottemperanza può essere accolta in applicazione dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- In caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo intervento alla richiesta dell'interessato e fissando un ulteriore termine per l'esecuzione.
- La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente con la pronuncia di ottemperanza quando, allo stato, non risultino sufficienti i presupposti; essa può essere disposta successivamente in caso di ulteriore e persistente inottemperanza.
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